Art. 12 
 
 
              Proroga di termini in materia di ambiente 
 
  1. All'articolo  11  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Fino al  31  dicembre
2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data  del  subentro
nella gestione del servizio da parte del  concessionario  individuato
con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non  oltre  il  31
dicembre 2017,» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  «Fino
alla data del subentro nella  gestione  del  servizio  da  parte  del
concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e
comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2017,  le  sanzioni  di   cui
all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»; 
  b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le  parole:  «al
31 dicembre 2016» con le seguenti:  «alla  data  del  subentro  nella
gestione del servizio da parte del concessionario individuato con  le
procedure di cui al presente  comma,  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo,  dopo  le  parole:  «10
milioni di euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonche' nel
limite massimo di 10  milioni  di  euro,  in  ragione  dell'effettivo
espletamento del servizio  svolto  nel  corso  dell'anno  2017.»;  al
quinto periodo, sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,». 
  2. All'Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3  marzo  2011,
n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera b) le parole: «31 dicembre  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
  b) alla lettera c), le parole: «1° gennaio  2017»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2018».