Art. 13 
 
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 
 
  1. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: «Sino al 31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Sino al 31 dicembre 2017». 
  2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2017». 
  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016 e 2017». 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del  decreto-legge  22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con mortificazioni, dalla legge  1°
dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017. 
  5. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17  settembre
2007, n. 164, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fino all'entrata in vigore del  decreto  legislativo
di recepimento della direttiva 2014/65/UE del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  del  15  maggio  2014,  relativa  ai  mercati  degli
strumenti finanziari e che modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la
direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della  normativa
nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  600/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,  sui  mercati
degli strumenti finanziari e che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.
648/2012, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017». 
  6. L'articolo 34, comma 6, lettera  b),  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni si applica  alle  variazioni
di bilancio adottate a partire dal 1° dicembre 2016.