Art. 13 Proroga di termini in materia economica e finanziaria 1. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Sino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2017». 2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016 e 2017». 4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con mortificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017. 5. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017». 6. L'articolo 34, comma 6, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni si applica alle variazioni di bilancio adottate a partire dal 1° dicembre 2016.