Art. 14 
 
 
        Proroga di termini relativi a interventi emergenziali 
 
  1. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, e' premessa la seguente lettera: 
    «0a) investimenti dei comuni, individuati  dal  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016,  n.  229,  nonche'  di  quelli  individuati  ai  sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto   2012,   n.   122,   e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
finalizzati a  fronteggiare  gli  eccezionali  eventi  sismici  e  la
ricostruzione,  finanziati  con  avanzo  di  amministrazione   o   da
operazioni di indebitamento, per  i  quali  gli  enti  dispongono  di
progetti esecutivi redatti e validati  in  conformita'  alla  vigente
normativa, completi del cronoprogramma della spesa;». 
  2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre  2016,  n.  229,  e'  prorogato   di   ulteriori   6   mesi,
limitatamente ai soggetti danneggiati che  dichiarino  l'inagibilita'
del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale  o  azienda,
ai sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  con  trasmissione  agli  enti
competenti; la proroga  e'  concessa  con  le  modalita'  di  cui  al
medesimo articolo 48, comma 2. 
  3. Il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e' prorogato al 31 dicembre 2017. 
  4. Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del  decreto-  legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15  dicembre  2016,  n.  229,  e'  prorogato  al  31  dicembre   2017
limitatamente  alle  istanze  presentate  in  relazione  agli  eventi
sismici di cui all'articolo 1 del citato  decreto-legge  n.  189  del
2016. 
  5. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17,  del  decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato al 31 dicembre 2017. 
  6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di  sospensione  del
31 dicembre 2016 e' prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente  alle
attivita' economiche e produttive nonche' per i soggetti privati  per
i  mutui  relativi  alla  prima  casa  di  abitazione,  inagibile   o
distrutta. 
  7. All'articolo  3  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,»  sono  aggiunte
le  seguenti:  «e  per  l'anno  2017  e'  assegnato   un   contributo
straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro,»; 
  b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,» sono aggiunte le
seguenti: «e per l'anno 2017 e' destinato un contributo  pari  a  2,0
milioni di euro,». 
  8. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito
degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,  per
l'anno 2017 e' assegnato in favore dei Comuni di cui agli allegati  1
e 2 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito  con
modificazioni in legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  un  contributo
straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate
per complessivi 32 milioni di euro. Le risorse sono ripartite  tra  i
Comuni interessati con provvedimenti di cui all'articolo 2,  comma  2
del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a
32  milioni  di  euro  per  l'anno   2017,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  9. Al comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, le parole:  «al  31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2018». Ai relativi oneri,  pari  a  600.000
euro per ciascun anno, si provvede nell'ambito  e  nei  limiti  delle
risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo  2,  comma
1,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. 
  10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2014,  n.
6, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:  «31
dicembre 2017». 
  11. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile  2013,  n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2017». Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente
comma si provvede con le  risorse  gia'  previste  per  la  copertura
finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  ministri
n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.  65
del 19 marzo 2010. 
  12. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle  disposizioni  di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3554
del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  288  del
12  dicembre  2006,  stabilito  dall'articolo   5,   comma   5,   del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  6  febbraio  2014,  n.  6,  e  successive
modificazioni e' prorogato al 31 dicembre 2017.