Art. 15 
 
 
                       Variazioni di bilancio 
 
  1. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,
anche  in  conto  residui,  connesse  all'attuazione   del   presente
provvedimento.