Art. 2 
 
Disposizioni in materia  di  editoria  e  di  durata  in  carica  del
  Consiglio  nazionale  e  dei  Consigli  regionali  dell'Ordine  dei
  giornalisti 
 
  1. All'articolo 12-quater del decreto-legge 30  dicembre  2015,  n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,  n.
21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2017». 
  2. Per favorire l'attuazione del  piano  di  modernizzazione  della
rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e  periodica,
previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio  2012,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012,  n.
103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile  alle  imprese  il
credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal  quale  e'
obbligatorio assicurare la tracciabilita' delle vendite e delle rese,
e' prorogato al 31 dicembre 2017. Il credito  d'imposta  previsto  al
medesimo  comma  1  per  sostenere  l'adeguamento  tecnologico  degli
operatori della rete, distributori ed edicolanti, e' conseguentemente
riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico  sostenuti
sino al 31 dicembre 2017, a valere sulle risorse stanziate  per  tale
finalita'  dal  medesimo  comma  1,  come  integrate  dal  comma  335
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  3. Il Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e  successive  modificazioni,  e'
ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2017. 
  4. Fino all'adozione di nuove tariffe agevolate  postali  ai  sensi
del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24  dicembre  2003,  n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,  n.
46, per  le  spedizioni  dei  prodotti  editoriali  effettuate  dalle
imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli
operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri  e
dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14, sono prorogate le tariffe di cui agli  allegati
B, D ed E del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010
al   fine   della   determinazione   dell'entita'   dell'agevolazione
tariffaria di cui all'articolo 1 del predetto  decreto-legge  n.  353
del 2003; per il medesimo periodo alle spedizioni postali  di  stampe
promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla  raccolta  di
fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle  associazioni
ed organizzazioni senza fini di lucro  individuate  dall'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge n. 353  del  2003,  e  dalle  associazioni
d'arma  e   combattentistiche,   si   conferma   l'applicazione   del
trattamento tariffario agevolato analogo a quello previsto, a  favore
dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge
n. 353 del 2003, dal decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  13
novembre 2002, recante:  «Prezzi  per  la  spedizione  di  stampe  in
abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e
non rientranti nella categoria «no profit», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002. 
  5.  Per  quanto  stabilito  dal  comma  4,  il   Dipartimento   per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri provvede al  rimborso  a  Poste  italiane  S.p.A.  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353  del  2003,
nei limiti delle  risorse,  appositamente  stanziate,  disponibili  a
legislazione vigente. 
  6. I commi 5 e 6 dell'articolo  10  del  decreto-legge  1°  ottobre
2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge  29  novembre
2007, n. 222 sono abrogati.