Art. 3 
 
 
     Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali 
 
  1. All'articolo  44,  comma  11-bis,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «per  l'anno  2016»,  sono
inserite le seguenti: «e di 117 milioni di euro per l'anno 2017»; 
  b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente periodo:  «All'onere
derivante dal primo periodo si provvede, quanto  a  216  milioni  per
l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 16, comma  7,  del  decreto  legislativo  4
marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo  43,  comma  5,  e
dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017  a  carico  del  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui.»; 
  c) al quinto periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», aggiungere
le seguenti: «e 117 milioni di euro per l'anno 2017». 
  2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle  seguenti:
«Fino ai 12 mesi». 
  3. All'articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole:  «gennaio  2016»;  sono  sostituite
dalla seguente: «gennaio»; 
  b) al secondo periodo le parole : «anno 2017» sono sostituite dalle
seguenti: «anno 2018».