Art. 3 Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali 1. All'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», sono inserite le seguenti: «e di 117 milioni di euro per l'anno 2017»; b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente periodo: «All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui.»; c) al quinto periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», aggiungere le seguenti: «e 117 milioni di euro per l'anno 2017». 2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino ai 12 mesi». 3. All'articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «gennaio 2016»; sono sostituite dalla seguente: «gennaio»; b) al secondo periodo le parole : «anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018».