Art. 4 
 
 
 Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca 
 
  1. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole: «31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «31  dicembre  2017».   Restano   fermi   i   termini   di
conservazione dei residui previsti a legislazione vigente. 
  2. Il termine di adeguamento alla  normativa  antincendio  per  gli
edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per  i  quali,  alla
data di entrata in vigore del presente decreto,  non  si  sia  ancora
provveduto al predetto adeguamento e' stabilito al 31 dicembre 2017. 
  3. All'articolo 1, comma 10-octies, del decreto-legge  30  dicembre
2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2016, n. 21, le parole: «31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole «delle tornate 2012 o  2013»
sono soppresse. 
  4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015,  n.  107,
le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020». 
  5. Il termine del 31 dicembre 2016 di  cui  all'articolo  1,  comma
215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo  alle  previsioni
di cui all'articolo 6, comma 6-bis,  del  decreto-legge  31  dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2015, n. 11 e' differito al 31 dicembre 2017.  All'onere  finanziario
derivante dal differimento di cui al primo periodo, pari a 15 milioni
di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto ad  euro  9  milioni,  a
valere  sulle  economie  di  cui  all'articolo  58,  comma   5,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  e,  quanto  ad  euro  6  milioni,
attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 199 della legge  23  dicembre  2014,  n.
190. Conseguentemente, il termine per l'individuazione  di  soluzioni
normative di cui all'articolo 6, comma 6-ter,  del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11 e' differito al 31 dicembre 2017.