Art. 5 
 
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
                            dell'interno 
 
  1. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006,
n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2007,
n. 17, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
  2. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, le parole: «31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2017». 
  3. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2017». 
  4. E' prorogata, per l'anno 2017, l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 1-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  marzo
2005, n. 26. 
  5.  Il  termine  di  cui  all'articolo   41-bis,   comma   1,   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' prorogato al 31 dicembre 2017. 
  6.  I  termini  di  cui  all'articolo   14,   comma   31-ter,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono  differiti  al  31  dicembre
2017. 
  7. All'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131,
la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente: «2017». 
  8. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27  luglio  2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, e successive modificazioni, le parole: «31  gennaio  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2018». 
  9. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
  10. All'articolo 4, comma  6-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2016, n. 21, al primo e al terzo  periodo,  le  parole:  «Per  l'anno
2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016 e 2017». 
  11. Il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di
previsione degli enti locali, di cui  all'articolo  151  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito
al  31  marzo  2017.  Conseguentemente  e'  abrogato  il  comma   454
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.