Art. 6 
 
 
 Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione 
 
  1. All'articolo 43, comma 12, del  decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, le parole: «31 dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2017.». 
  2.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'   autorizzato   a
prorogare, per l'anno 2017, il regime convenzionale con il centro  di
produzione Spa ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  della  legge  11
luglio 1998, n. 224. A tal  fine,  e'  autorizzata  la  spesa  di  10
milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, per  il  medesimo
anno, si provvede: quanto a 2.180.000  euro  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello  stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello sviluppo economico; quanto  a  5.000.000  di  euro
mediante utilizzo dei  risparmi  di  spesa  derivanti  dalla  proroga
dell'applicazione delle nuove modalita' di riscossione delle  entrate
degli enti locali prevista dall'articolo 13,  comma  4  del  presente
provvedimento; quanto a 2.820.000 euro mediante riduzione  del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  3. Al comma 1-sexies dell'articolo 49 del  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177, le  parole:  «novanta  giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «centottanta giorni». 
  4. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo
istituzionale e societario attribuito, sono differiti al  1°  gennaio
2018 gli effetti nei  confronti  della  Rai  Radiotelevisione  S.p.a.
delle norme finalizzate  al  contenimento  di  spesa  in  materia  di
gestione,  organizzazione,  contabilita',  finanza,  investimenti   e
disinvestimenti, previste dalla legislazione  vigente  a  carico  dei
soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT di cui all'articolo 1,  comma
2, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  fermo  restando  quanto
disposto dall'articolo 49, commi 1-ter e 1-quater del Testo unico dei
servizi di  media  audiovisivi  e  radiofonici,  di  cui  al  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni. 
  5. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i
rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre  2011,
n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di  cui
all'allegato  1  annesso  allo  stesso  regolamento,  come  prorogati
dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015,  n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,  n.
21, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi per gli  ambiti
nei  quali  sono  presenti  i  comuni  di  cui  all'articolo  1   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per  consentire  alle  stazioni
appaltanti di determinare i piani  di  ricostruzione  delle  reti  di
distribuzione da includere nel bando di gara. 
  6. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 46, comma 2, le  parole:  «1°  gennaio  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2017»; 
  b) all'articolo 52, comma 6, le parole: «di entrata in  vigore  del
regolamento di cui al primo periodo» sono sostituite dalle  seguenti:
«del 1° luglio 2017»; 
  c) all'articolo 52, comma 7, le parole:  «Decorsi  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma  6»
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2017» e le
parole: «, a decorrere dal 1° gennaio 2017,» sono soppresse. 
  7. All'articolo 14, comma 1, lettera a),  n.  2),  della  legge  29
luglio 2015, n. 115, le parole: «1°  gennaio  2017»  sono  sostituite
dalla seguenti: «1° luglio 2017». 
  8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio
su aree pubbliche garantendo omogeneita' di gestione delle  procedure
di  assegnazione,  nel  rispetto  dei  principi   di   tutela   della
concorrenza, il termine delle concessioni  in  essere  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e' prorogato  al  31  dicembre
2018. 
  9. All'articolo 3, comma 2, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre
2015, n. 210, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2016,
n.  21,  le  parole:  «con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2018».
Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili
degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia  elettrica
prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi. 
  10. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014,
n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2017»; 
  b) alla lettera b) le parole: «31 dicembre  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2017».