Art. 8 
 
 
Proroga di termini in  materia  di  competenza  del  Ministero  della
                               difesa 
 
  1. Al  comma  1  dell'articolo  2248  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  le
parole: «Sino all'anno 2016» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Sino
all'anno 2017». 
  2. Al comma 8-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre
2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2016,  n.  21,  le  parole:  «sono  prorogati  all'anno  2016»   sono
sostituite dalle seguenti: «sono prorogati all'anno 2017». 
  3. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «e'  prorogato  al  bilancio  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato al bilancio 2017»; 
  b) al secondo periodo, le parole:  «e'  prorogato  al  31  dicembre
2016» sono sostitute dalle seguenti: «e'  prorogato  al  31  dicembre
2017». 
  4. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  177,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 15, e' inserito il seguente: «15-bis. Fino  al  30
giugno  2017,  gli  uffici  del  Comando   generale   dell'Arma   dei
Carabinieri, assicurano la  gestione  stralcio  delle  operazioni  di
chiusura delle contabilita' in capo al Corpo forestale  dello  Stato,
con il coordinamento, ai sensi del comma 16  del  presente  articolo,
del soggetto in servizio alla data del 31 dicembre 2016  in  qualita'
di Capo del Corpo forestale dello Stato,  avvalendosi  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali  gia'  disponibili,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; 
  b) al comma 16, le parole: «primo  gennaio  2017»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 aprile 2017». 
  5. All'articolo 20, comma 1,  del  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 177, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Fino  al  31
dicembre 2017 al  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato  che
transita nell'Arma dei Carabinieri per effetto del presente decreto e
che matura il diritto al collocamento  in  quiescenza,  ai  sensi  di
quanto previsto dall'articolo 18, comma 11, in un termine inferiore a
quello  previsto  dal  comma  1  dell'articolo   1914   del   decreto
legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  non  si  applica  l'iscrizione
obbligatoria alla Cassa di  previdenza  delle  Forze  armate  di  cui
all'articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.».