Art. 9 
 
 
     Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti 
 
  1. All'articolo  49  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
  b) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2016» sono sostituite  dalle
seguenti: «dal 2012 al 2017». 
  2.  L'entrata  in   vigore   del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 e' prorogata al
31 dicembre 2017. Conseguentemente, le  autorizzazioni  all'esercizio
di attivita' di formazione e concessione  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di salvamento acquatico, rilasciate entro  il  31  dicembre
2011, sono prorogate al 31 dicembre 2017. 
  3. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  le
parole: «31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2017». 
  4.  All'articolo  216,  comma  11,  terzo  periodo,   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «Fino  al  31  dicembre
2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di  entrata  in
vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4». 
  5. Il termine di cui all'articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno
1974, n. 298,  e'  prorogato,  limitatamente  all'anno  2017,  al  28
febbraio 2017. 
  6. Fermo restando il divieto di cui  all'articolo  19  del  decreto
legislativo 5 giugno 2015,  n.  81,  in  attesa  dell'emanazione  dei
provvedimenti di autorizzazione  per  l'assunzione  di  ispettori  di
volo, la facolta' dell'Ente nazionale per l'aviazione  civile  (ENAC)
di  assumere,  in   via   transitoria,   non   oltre   venti   piloti
professionisti prevista dall'articolo 34, comma 7, del  decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2012, n. 221, e' prorogata al 31 dicembre 2018. 
  7. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 6,
pari a 2,015 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2017  e  2018,
l'ENAC  provvede  con  risorse  proprie.   Alla   compensazione   dei
conseguenti effetti finanziari in  termini  di  indebitamento  netto,
pari a 1,0075 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189 e successive modificazioni. 
  8. E' prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di cui  all'articolo
1, comma 807, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  qualora  il
procedimento di progettazione e realizzazione delle opere  sia  stato
avviato in vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  e
che al 31 dicembre  2016  abbia  conseguito  l'adozione  di  variante
urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure di VAS o VIA.
Conseguentemente, in relazione a quanto previsto dal presente  comma,
i termini di cui al primo e al secondo periodo dall'articolo 1, comma
808, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  sono  rispettivamente
prorogati al 30 giugno 2017 e al semestre 1° luglio-31 dicembre 2017. 
  9. All'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2014,
n. 15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2017».