Art. 4 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dalle disposizioni dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1  della
presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo  1,  lettera
d), e degli  eventuali  oneri  di  cui  all'articolo  5  dell'Accordo
medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
  2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 5  dell'Accordo  di
cui all'articolo 1 della presente legge si  fa  fronte  con  apposito
provvedimento legislativo.