IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n.  327  recante  il  «Codice
della navigazione» ed il  relativo  regolamento  per  la  navigazione
marittima approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  15
febbraio 1952, n. 328; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n.  84,  recante:  «Riordino  della
legislazione in materia portuale e  successive  modificazioni»,  come
modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  169  e,   in
particolare, l'art. 14 che introduce l'art. 11-bis della citata legge
n. 84 del 1994 e istituisce, tra l'altro, l'Organismo di partenariato
della risorsa mare; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  240/2014  della  Commissione
del 7 gennaio  2014,  recante  il  Codice  europeo  di  condotta  sul
partenariato nell'ambito dei  fondi  strutturali  e  di  investimento
europei; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 11-bis della  legge
28 gennaio 1994, n. 84, come  introdotto  dall'art.  14  del  decreto
legislativo 4  agosto  2016,  n.  169,  disciplina  le  modalita'  di
designazione dei  componenti  dell'Organismo  di  partenariato  della
risorsa mare nonche' le modalita' di svolgimento della sua attivita',
con particolare riguardo alle forme e ai metodi  della  consultazione
dei soggetti interessati. 
  2. Ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 169  del
2016, l'Organismo  di  partenariato  della  risorsa  mare  svolge  le
funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente,  nonche'
le  funzioni  consultive  di  partenariato  economico   sociale,   in
particolare in ordine all'adozione del piano  regolatore  di  sistema
portuale,  all'adozione   del   piano   operativo   triennale,   alla
determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito  del  sistema
portuale dell' Autorita' di sistema portuale suscettibili di incidere
sulla  complessiva  funzionalita'  dell'operativita'  del  porto,  al
progetto di bilancio preventivo e consuntivo, alla composizione degli
strumenti di cui all'art. 9, comma 5, lettera l) della  citata  legge
n. 84 del 1994. L'Organismo si esprime altresi' su ogni questione  in
materia  di  organizzazione  e  funzionamento  del  porto   che   sia
sottoposta alla sua attenzione dal Presidente, o  in  relazione  alla
quale  ne  formulino  richiesta   la   maggioranza   dei   componenti
dell'organismo medesimo ovvero  la  maggioranza  dei  componenti  del
Comitato di Gestione dell'AdSP. 
  3. L'Organismo di partenariato della risorsa mare e' periodicamente
informato dal Presidente dell'AdSP in merito all'attuazione del piano
regolatore  e  del  piano  operativo  e  puo'  esprimere  le  proprie
valutazioni al riguardo. 
  4. Nelle materie di competenza dell'Organismo di partenariato della
risorsa mare, il Comitato di  gestione  dell'AdSP  deve  tener  conto
degli orientamenti emersi in seno all'Organismo di partenariato della
risorsa mare e, nel caso le sue deliberazioni se ne discostino,  tale
scelta va adeguatamente e specificamente motivata. 
  5.  Per  l'espletamento  delle   sue   funzioni,   l'Organismo   di
partenariato  della  risorsa  mare  puo'  avvalersi  delle  strutture
dell'Ufficio del Segretario Generale, secondo modalita' stabilite dal
medesimo Segretario generale.