IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante il «Codice della navigazione» ed il relativo regolamento per la navigazione marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: «Riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni», come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169; Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 e, in particolare, l'art. 14 che introduce l'art. 11-bis della citata legge n. 84 del 1994 e istituisce, tra l'altro, l'Organismo di partenariato della risorsa mare; Visto il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante il Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come introdotto dall'art. 14 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, disciplina le modalita' di designazione dei componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare nonche' le modalita' di svolgimento della sua attivita', con particolare riguardo alle forme e ai metodi della consultazione dei soggetti interessati. 2. Ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 169 del 2016, l'Organismo di partenariato della risorsa mare svolge le funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nonche' le funzioni consultive di partenariato economico sociale, in particolare in ordine all'adozione del piano regolatore di sistema portuale, all'adozione del piano operativo triennale, alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito del sistema portuale dell' Autorita' di sistema portuale suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalita' dell'operativita' del porto, al progetto di bilancio preventivo e consuntivo, alla composizione degli strumenti di cui all'art. 9, comma 5, lettera l) della citata legge n. 84 del 1994. L'Organismo si esprime altresi' su ogni questione in materia di organizzazione e funzionamento del porto che sia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente, o in relazione alla quale ne formulino richiesta la maggioranza dei componenti dell'organismo medesimo ovvero la maggioranza dei componenti del Comitato di Gestione dell'AdSP. 3. L'Organismo di partenariato della risorsa mare e' periodicamente informato dal Presidente dell'AdSP in merito all'attuazione del piano regolatore e del piano operativo e puo' esprimere le proprie valutazioni al riguardo. 4. Nelle materie di competenza dell'Organismo di partenariato della risorsa mare, il Comitato di gestione dell'AdSP deve tener conto degli orientamenti emersi in seno all'Organismo di partenariato della risorsa mare e, nel caso le sue deliberazioni se ne discostino, tale scelta va adeguatamente e specificamente motivata. 5. Per l'espletamento delle sue funzioni, l'Organismo di partenariato della risorsa mare puo' avvalersi delle strutture dell'Ufficio del Segretario Generale, secondo modalita' stabilite dal medesimo Segretario generale.