Art. 2 
 
 
Modalita'  di   designazione   dei   componenti   dell'Organismo   di
                   partenariato della risorsa mare 
 
  1. I componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa  mare,
individuati dall'art. 11-bis, comma 1, della legge 28  gennaio  1994,
n. 84, sono designati secondo le seguenti modalita': 
    a) il rappresentante degli armatori di cui al citato art. 11-bis,
comma 1, lettera  a)  e'  designato  dall'associazione  nazionale  di
categoria maggiormente rappresentativa; 
    b) il rappresentante degli industriali, di  cui  al  citato  art.
11-bis, comma 1, lettera b), e' designato dall'associazione nazionale
di categoria maggiormente rappresentativa; 
    c) Il rappresentante  degli  operatori  di  cui  al  citato  art.
11-bis, comma 1, lettera c), e' designato dall'associazione nazionale
di categoria maggiormente rappresentativa; 
    d) il rappresentante degli spedizionieri, di cui al  citato  art.
11-bis, comma 1, lettera d), e' designato dall'associazione nazionale
di categoria maggiormente rappresentativa; 
    e)  il  rappresentante  degli  operatori  logistici   intermodali
operanti in porto, di cui al citato art. 11-bis, comma 1, lettera e),
e' designato dall'associazione nazionale  di  categoria  maggiormente
rappresentativa; 
    f) il  rappresentante  degli  operatori  ferroviari  operanti  in
porto, di cui  al  citato  art.  11-bis,  comma  1,  lettera  f),  e'
designato  dall'associazione  nazionale  di  categoria   maggiormente
rappresentativa; 
    g) il rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi,  di
cui al  citato  art.  11-bis,  comma  1,  lettera  g),  e'  designato
dall'associazione     nazionale     di     categoria     maggiormente
rappresentativa; 
    h) il rappresentante degli autotrasportatori operanti nell'ambito
logistico-portuale, di cui al citato art. 11-bis,  comma  1,  lettera
h),   e'   designato   dal   Comitato   centrale   dell'Albo    degli
autotrasportatori; 
    i) i tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che  operano
in porto, di cui al citato art. 11-bis, comma  1,  lettera  i),  sono
designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello nazionale stipulanti il contratto collettivo nazionale  del
settore portuale; 
    l) il rappresentante degli operatori del turismo o del  commercio
operanti nel porto, di cui al citato art. 11-bis,  comma  1,  lettera
l),   e'   designato   dall'associazione   nazionale   di   categoria
maggiormente rappresentativa. 
  2. La Conferenza nazionale  di  coordinamento  delle  Autorita'  di
sistema portuale, di seguito AdSP, individua, entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, i criteri da utilizzarsi
a fini dell'individuazione dell'associazione  nazionale  maggiormente
rappresentativa con riferimento a ciascuna categoria, ferma  restando
la possibilita' di integrare o  modificare  detti  criteri.  Tutti  i
rappresentati restano in carica quattro anni. 
  3. Ciascuno dei componenti  dell'Organismo  di  partenariato  della
risorsa mare puo' essere sostituito da un  componente  supplente,  in
caso di impedimento alla partecipazione  alla  riunione,  individuato
dall'associazione rappresentata, ovvero, nel caso di cui al comma  1,
lettera h), dal Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. 
  4. I componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa  mare,
qualora si trovino in  conflitto  di  interessi,  sono  obbligati  ad
astenersi dalla eventuale votazione sulla questione trattata. 
  5. Il Presidente, anche  su  richiesta  di  alcuni  dei  componenti
dell'Organismo di partenariato della risorsa mare,  puo'  invitare  a
partecipare ad una riunione dell'Organismo  medesimo,  senza  diritto
voto, i rappresentanti di  soggetti  pubblici  e  privati  che  siano
portatori di specifici interessi o dotati di peculiari competenze  in
relazione alla materia oggetto di detta riunione. 
  6. Possono, altresi', partecipare alle riunioni  dell'Organismo  di
partenariato della risorsa mare, su invito del Presidente, esperti di
specifiche materie e rappresentanti di altre Amministrazioni. 
  7. L'elenco dei soggetti invitati a ciascuna riunione, ai sensi dei
commi  5  e  6,  e'  comunicato  ai  componenti   dell'Organismo   di
partenariato della risorsa mare ed agli altri partecipanti. 
  8. Il Presidente puo', altresi',  istituire  gruppi  di  lavoro  ai
sensi dell'art. 6.