Art. 2 Modalita' di designazione dei componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare 1. I componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare, individuati dall'art. 11-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono designati secondo le seguenti modalita': a) il rappresentante degli armatori di cui al citato art. 11-bis, comma 1, lettera a) e' designato dall'associazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa; b) il rappresentante degli industriali, di cui al citato art. 11-bis, comma 1, lettera b), e' designato dall'associazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa; c) Il rappresentante degli operatori di cui al citato art. 11-bis, comma 1, lettera c), e' designato dall'associazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa; d) il rappresentante degli spedizionieri, di cui al citato art. 11-bis, comma 1, lettera d), e' designato dall'associazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa; e) il rappresentante degli operatori logistici intermodali operanti in porto, di cui al citato art. 11-bis, comma 1, lettera e), e' designato dall'associazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa; f) il rappresentante degli operatori ferroviari operanti in porto, di cui al citato art. 11-bis, comma 1, lettera f), e' designato dall'associazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa; g) il rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi, di cui al citato art. 11-bis, comma 1, lettera g), e' designato dall'associazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa; h) il rappresentante degli autotrasportatori operanti nell'ambito logistico-portuale, di cui al citato art. 11-bis, comma 1, lettera h), e' designato dal Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori; i) i tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto, di cui al citato art. 11-bis, comma 1, lettera i), sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale stipulanti il contratto collettivo nazionale del settore portuale; l) il rappresentante degli operatori del turismo o del commercio operanti nel porto, di cui al citato art. 11-bis, comma 1, lettera l), e' designato dall'associazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa. 2. La Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema portuale, di seguito AdSP, individua, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i criteri da utilizzarsi a fini dell'individuazione dell'associazione nazionale maggiormente rappresentativa con riferimento a ciascuna categoria, ferma restando la possibilita' di integrare o modificare detti criteri. Tutti i rappresentati restano in carica quattro anni. 3. Ciascuno dei componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare puo' essere sostituito da un componente supplente, in caso di impedimento alla partecipazione alla riunione, individuato dall'associazione rappresentata, ovvero, nel caso di cui al comma 1, lettera h), dal Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. 4. I componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare, qualora si trovino in conflitto di interessi, sono obbligati ad astenersi dalla eventuale votazione sulla questione trattata. 5. Il Presidente, anche su richiesta di alcuni dei componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare, puo' invitare a partecipare ad una riunione dell'Organismo medesimo, senza diritto voto, i rappresentanti di soggetti pubblici e privati che siano portatori di specifici interessi o dotati di peculiari competenze in relazione alla materia oggetto di detta riunione. 6. Possono, altresi', partecipare alle riunioni dell'Organismo di partenariato della risorsa mare, su invito del Presidente, esperti di specifiche materie e rappresentanti di altre Amministrazioni. 7. L'elenco dei soggetti invitati a ciascuna riunione, ai sensi dei commi 5 e 6, e' comunicato ai componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare ed agli altri partecipanti. 8. Il Presidente puo', altresi', istituire gruppi di lavoro ai sensi dell'art. 6.