Art. 3 
 
 
      Convocazione delle riunioni e trasmissione documentazione 
 
  1. L'Organismo e' convocato dal  Presidente  almeno  quattro  volte
l'anno. E', inoltre, convocato dal Presidente in caso  di  richiesta,
debitamente motivata, della maggioranza dei componenti dell'Organismo
stesso ovvero  della  maggioranza  dei  componenti  del  Comitato  di
gestione dell'AdSP. 
  2. Le riunioni dell'Organismo di partenariato della risorsa mare si
tengono  di  norma  presso  la  sede  dell'AdSP.   Qualora   sorgesse
l'esigenza di svolgere gli incontri in altra sede,  la  stessa  sara'
indicata dal Presidente all'atto della convocazione. 
  3. L'Organismo di partenariato  della  risorsa  mare  e'  convocato
almeno  quindici  giorni  lavorativi  prima  della  data  fissata;  i
componenti  ricevono  la   convocazione   e   l'ordine   del   giorno
esclusivamente a mezzo posta  elettronica.  L'ordine  del  giorno  e'
altresi' inviato, entro lo stesso termine, ai  soggetti  invitati  ai
sensi dell'art. 1, commi 5 e 6. 
  4. Il Presidente puo', in casi  eccezionali  e  motivati,  disporre
convocazioni urgenti dell'Organismo  di  partenariato  della  risorsa
mare, provvedendo affinche' la convocazione venga  trasmessa  con  la
massima tempestivita'. 
  5. Il Presidente stabilisce l'ordine  del  giorno  delle  riunioni,
valutando l'eventuale inserimento delle questioni gia'  proposte  per
iscritto da uno o  piu'  componenti  dell'Organismo  di  partenariato
della risorsa mare e lo trasmette agli altri componenti nei  tempi  e
con  le  modalita'  di  cui  al  comma  3  anche  per  le   eventuali
integrazioni al riguardo. 
  6.  I  componenti  che  intendono   sottoporre   all'Organismo   di
partenariato della risorsa mare eventuali  proposte  di  integrazione
dell'ordine del giorno, ovvero documenti per  i  quali  e'  richiesto
l'esame o la valutazione da parte dell'Organismo medesimo, provvedono
a trasmetterli ad apposito indirizzo  di  posta  elettronica,  almeno
dieci giorni lavorativi prima  della  riunione,  per  consentirne  il
tempestivo invio a tutti i componenti dell'Organismo. 
  7. L'ordine del giorno definitivo e ogni altro documento di  lavoro
necessario o comunque utile ai fini della trattazione dei  punti  ivi
previsti vengono trasmessi, esclusivamente a mezzo posta elettronica,
almeno sette giorni lavorativi prima della riunione. 
  8. In caso di  urgenza  motivata,  il  Presidente  puo'  sottoporre
all'esame dell'Organismo di partenariato della risorsa mare argomenti
non iscritti all'ordine  del  giorno  per  la  relativa  valutazione,
informandone   preventivamente,   ove   possibile,    i    componenti
dell'Organismo stesso.