Art. 4 
 
 
                Svolgimento delle riunioni e verbali 
 
  1. L'Organismo puo' validamente adottare le  proprie  posizioni  se
almeno la meta' piu' uno dei componenti e'  presente  ai  lavori.  Le
posizioni sono assunte dall'Organismo secondo la prassi del consensus
e di esse si da' conto in apposito documento di sintesi.  Qualora  lo
ritenga opportuno o qualora gli venga richiesto da almeno  un  quarto
dei presenti, il  Presidente  sottopone  a  votazione,  di  carattere
comunque indicativo, uno o piu' punti all'ordine del giorno. 
  2. Il Presidente, di  propria  iniziativa  o  su  richiesta  di  un
componente,  puo'  rinviare  la  trattazione  di  un  punto  iscritto
all'ordine del giorno al  termine  della  riunione  o  alla  riunione
successiva, se nel corso della riunione ne e' emersa l'esigenza. 
  3.  Su  iniziativa  del  Presidente,  le  riunioni  possono  essere
precedute da consultazioni o riunioni informative, cui il  Presidente
potra' invitare a partecipare i soggetti  che,  di  volta  in  volta,
riterra' opportuno convocare. 
  4. I verbali delle riunioni devono riportare, oltre alle  posizioni
eventualmente  maggioritarie,   anche   le   opinioni   eventualmente
dissenzienti  rispetto  alle  posizioni  maggioritarie,  nonche'   le
proposte formulate dai partecipanti. 
  5. I verbali vengono  trasmessi  ai  componenti  dell'Organismo  di
partenariato della risorsa mare ed agli altri partecipanti  entro  un
mese  dalla  data  della  riunione.  La  mancata  comunicazione,  per
iscritto, di proposte modificative da parte di un componente o di uno
dei partecipanti alla  riunione  nei  dieci  giorni  successivi  alla
trasmissione del verbale equivale ad approvazione dello stesso.