Art. 4 Svolgimento delle riunioni e verbali 1. L'Organismo puo' validamente adottare le proprie posizioni se almeno la meta' piu' uno dei componenti e' presente ai lavori. Le posizioni sono assunte dall'Organismo secondo la prassi del consensus e di esse si da' conto in apposito documento di sintesi. Qualora lo ritenga opportuno o qualora gli venga richiesto da almeno un quarto dei presenti, il Presidente sottopone a votazione, di carattere comunque indicativo, uno o piu' punti all'ordine del giorno. 2. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente, puo' rinviare la trattazione di un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva, se nel corso della riunione ne e' emersa l'esigenza. 3. Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni o riunioni informative, cui il Presidente potra' invitare a partecipare i soggetti che, di volta in volta, riterra' opportuno convocare. 4. I verbali delle riunioni devono riportare, oltre alle posizioni eventualmente maggioritarie, anche le opinioni eventualmente dissenzienti rispetto alle posizioni maggioritarie, nonche' le proposte formulate dai partecipanti. 5. I verbali vengono trasmessi ai componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare ed agli altri partecipanti entro un mese dalla data della riunione. La mancata comunicazione, per iscritto, di proposte modificative da parte di un componente o di uno dei partecipanti alla riunione nei dieci giorni successivi alla trasmissione del verbale equivale ad approvazione dello stesso.