Art. 5 Istituzione di gruppi di lavoro 1. Il Presidente puo' istituire, senza oneri, gruppi di lavoro su particolari temi rientranti tra le attribuzioni dell'Organismo di partenariato della risorsa mare, che sono coordinati da uno dei componenti dell'organismo stesso. 2. Ai gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare i rappresentanti di soggetti pubblici e privati, ovvero singoli individui, che siano portatori di specifici interessi o dotati di peculiari competenze in relazione al tema oggetto del gruppo di lavoro. 3. I gruppi di lavoro svolgono la loro attivita' su specifico mandato del Presidente secondo modalita' di funzionamento fissate dal Presidente stesso in relazione ai compiti affidati. 4. La individuazione dei componenti dei gruppi di lavoro e dei rispettivi coordinatori e' effettuata dal Presidente sulla base di criteri di competenza per materia e di interesse in relazione al tema specificamente demandato al gruppo. 5. I coordinatori dei gruppi di lavoro relazionano al termine dei lavori, o comunque periodicamente, ovvero a richiesta del Presidente, all'Organismo di partenariato della risorsa mare in merito all'attivita' svolta dal gruppo.