Art. 5 
 
 
                   Istituzione di gruppi di lavoro 
 
  1. Il Presidente puo' istituire, senza oneri, gruppi di  lavoro  su
particolari temi rientranti tra  le  attribuzioni  dell'Organismo  di
partenariato della risorsa mare,  che  sono  coordinati  da  uno  dei
componenti dell'organismo stesso. 
  2. Ai gruppi di lavoro possono  essere  invitati  a  partecipare  i
rappresentanti  di  soggetti  pubblici  e  privati,  ovvero   singoli
individui, che siano portatori di specifici  interessi  o  dotati  di
peculiari competenze in relazione  al  tema  oggetto  del  gruppo  di
lavoro. 
  3. I gruppi di lavoro  svolgono  la  loro  attivita'  su  specifico
mandato del Presidente secondo modalita' di funzionamento fissate dal
Presidente stesso in relazione ai compiti affidati. 
  4. La individuazione dei componenti dei  gruppi  di  lavoro  e  dei
rispettivi coordinatori e' effettuata dal Presidente  sulla  base  di
criteri di competenza per materia e di interesse in relazione al tema
specificamente demandato al gruppo. 
  5. I coordinatori dei gruppi di lavoro relazionano al  termine  dei
lavori, o comunque periodicamente, ovvero a richiesta del Presidente,
all'Organismo  di  partenariato  della   risorsa   mare   in   merito
all'attivita' svolta dal gruppo.