IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai
sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono  abrogati  gli
articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386;  in  conformita'
con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera f), della  legge  5
maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i  contributi  erariali
in  essere  sulle  rate  di  ammortamento   di   mutui   e   prestiti
obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
nonche' i rapporti giuridici gia' definiti; 
  Visto l'art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014,  n.  89,
il quale prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle
stazioni appaltanti, operante presso l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di un  elenco  dei
soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una  centrale
di committenza per ciascuna  regione,  qualora  costituita  ai  sensi
dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche'
altri soggetti che svolgono attivita' di centrale di  committenza  in
possesso  degli  specifici  requisiti  definiti   con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014,  n.  89,  il
quale  prevede,  altresi',  che,  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  e'  istituito  il  Tavolo   tecnico   dei   soggetti
aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e
ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative; 
  Visto l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  il
quale prevede che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,   sentita
l'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di
analisi del Tavolo  dei  soggetti  aggregatori  e  in  ragione  delle
risorse messe a disposizione  ai  sensi  del  comma  9  del  presente
articolo, sono individuate le categorie di beni e di servizi  nonche'
le soglie al superamento  delle  quali  le  amministrazioni  statali,
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni
ordine e grado,  delle  istituzioni  educative  e  delle  istituzioni
universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali,  nonche'  loro
consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario  nazionale
ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti  aggregatori  per  lo
svolgimento delle relative procedure; 
  Visto, l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89,  che,
al  fine  di  garantire  la   realizzazione   degli   interventi   di
razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di
beni e servizi relativi alle categorie e soglie da  individuarsi  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui   al
precedente comma 3, istituisce  il  Fondo  per  l'aggregazione  degli
acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attivita'
svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di  10  milioni  di
euro per l'anno 2015 e di  20  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2016,  prevedendo   che,   con   decreto   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti   i   criteri   di
ripartizione delle risorse del Fondo; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori,  servizi  e  forniture»  e,  in
particolare, l'art. 3, comma 1, lettera n), ai  sensi  del  quale  si
definiscono  «soggetto  aggregatore»  le  centrali   di   committenza
iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art.  9,  comma  1,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11
novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  con  legge  23
giugno 2014, n.  89,  che  definisce  i  requisiti  per  l'iscrizione
all'elenco dei soggetti aggregatori; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  14
novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  con  legge  23
giugno 2014, n. 89, che istituisce il  Tavolo  tecnico  dei  soggetti
aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e
ne stabilisce i compiti, le attivita' e le modalita' operative; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
dicembre 2015, di attuazione dell'art. 9, comma 3  del  decreto-legge
n. 66/2014, con il quale sono state individuate le categorie di  beni
e di  servizi  nonche'  le  soglie  al  superamento  delle  quali  le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione  degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni  universitarie,  nonche'  le  regioni,  gli  enti
regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni,  e  gli
enti del servizio sanitario nazionale ricorrono  a  Consip  S.p.A.  o
agli altri soggetti aggregatori per  lo  svolgimento  delle  relative
procedure; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  16
dicembre 2015 che, in fase di prima attuazione, al fine di consentire
l'avvio delle attivita' dirette alla realizzazione  degli  interventi
di razionalizzazione della spesa attraverso i  soggetti  aggregatori,
ha definito i criteri di ripartizione delle  risorse  del  Fondo  per
l'aggregazione degli acquisti di beni e  servizi  esclusivamente  per
l'anno 2015,  rinviando  a  successivo  decreto  l'individuazione  di
criteri,  per  l'anno   2016,   che   tengano   conto   anche   della
programmazione relativa alle categorie merceologiche  e  alle  soglie
che saranno individuate nel decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri  da  adottare  in  attuazione  dell'art.  9,  comma  3,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
con legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  Vista la delibera dell'Autorita' nazionale  anticorruzione  del  23
luglio 2015, n. 58, come successivamente  aggiornata  dalla  delibera
del 10 febbraio 2016, n. 125 e, da  ultimo,  dalla  delibera  del  20
luglio  2016,  n.  784,  con  la  quale  l'Autorita'   ha   proceduto
all'iscrizione nell'elenco dei soggetti  in  possesso  dei  requisiti
indicati dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
dell'11 novembre 2014, nonche' dei soggetti facenti parte dell'elenco
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  Viste le circolari  dell'Agenzia  delle  entrate  n.  34/E  del  21
novembre 2013 e n. 20/E dell'11 maggio 2015; 
  Considerato che, tra i compiti  del  Tavolo  tecnico  dei  soggetti
aggregatori, come previsti dal decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 14 novembre  2014,  sono  ricompresi,  tra  l'altro,
quelli   di   supporto   tecnico   strategico   ai    programmi    di
razionalizzazione della spesa dei soggetti aggregatori; 
  Considerato  che,  al  fine  di  proseguire  nella  fase  di  prima
attuazione del  sistema  dei  soggetti  aggregatori,  consentendo  lo
svolgimento  degli  interventi  di  razionalizzazione   della   spesa
attraverso i medesimi soggetti aggregatori, occorre individuare,  per
l'anno 2016, i criteri di ripartizione delle risorse  del  Fondo  per
l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi,  che  consentano  di
supportare l'attivazione degli strumenti di spending review; 
  Ritenuto  pertanto  opportuno,  nella  definizione  di  criteri  di
ripartizione del Fondo per l'anno 2016, tenere conto delle  attivita'
effettivamente svolte in  qualita'  di  soggetto  aggregatore  e  del
differente grado di maturita' di  ciascun  soggetto  aggregatore,  in
coerenza con l'evoluzione del sistema, misurate attraverso i  criteri
indicati all'art. 1 del presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Criteri di ripartizione del Fondo per l'anno 2016 
 
  1. In attuazione di quanto  previsto  dall'art.  9,  comma  9,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
con legge 23 giugno 2014, n. 89, sono stabiliti, per l'anno  2016,  i
seguenti  criteri  di  ripartizione  delle  risorse  del  Fondo   per
l'aggregazione degli acquisti di  beni  e  servizi,  istituito  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. A valere sulle disponibilita' del Fondo per l'aggregazione degli
acquisti di beni e servizi, per  l'anno  2016,  la  dotazione  di  20
milioni di euro  e'  ripartita  a  favore  dei  soggetti  aggregatori
secondo i criteri di seguito indicati: 
    a) 42% del Fondo  tra  i  soggetti  aggregatori  che  soddisfino,
cumulativamente, i seguenti requisiti: 
      i. abbiano fornito  un  contributo  operativo  nelle  attivita'
propedeutiche  a  garantire  la  realizzazione  degli  interventi  di
razionalizzazione della  spesa  di  cui  all'art.  9,  comma  3,  del
decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  con  particolare  riferimento
all'analisi della spesa oggetto dei programmi  di  razionalizzazione,
alla trasmissione ed aggiornamento della pianificazione relativa alle
categorie merceologiche individuate dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, alla  partecipazione  ai
tavoli istituzionali, ai gruppi di lavoro ed ai sottogruppi operativi
istituiti dal Comitato  guida,  nonche'  alle  attivita'  del  Tavolo
tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 2  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014; 
      ii. e abbiano bandito  direttamente  in  qualita'  di  soggetto
aggregatore  come  risultante  dall'elenco  dell'ANAC  di  cui   alla
delibera del  20  luglio  2016,  n.  784  e  successive  modifiche  e
integrazioni, nel triennio 2013-2015, iniziative di acquisto  per  un
valore uguale o superiore a un miliardo di euro; 
      iii. e abbiano bandito direttamente, in  qualita'  di  soggetto
aggregatore  come  risultante  dall'elenco  dell'ANAC  di  cui   alla
delibera del  20  luglio  2016,  n.  784  e  successive  modifiche  e
integrazioni, almeno una gara nel 2016 del valore unitario  superiore
alla soglia comunitaria  nelle  categorie  merceologiche  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  24  dicembre
2015. 
  L'importo  massimo  del  Fondo  ottenibile  da   ciascun   soggetto
aggregatore di cui alla lettera a) del presente  comma,  e'  pari  al
rapporto tra il 42% del valore del Fondo ed  il  numero  di  soggetti
aggregatori che soddisfino, cumulativamente, i requisiti di cui  alla
lettera a) e comunque non potra' essere superiore ad euro  1.050.000.
L'importo cosi' calcolato verra' assegnato  per  intero  ai  soggetti
aggregatori che abbiano bandito  almeno quattro  gare  nel  2016  del
valore unitario superiore alla  soglia  comunitaria  nelle  categorie
merceologiche di cui al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  del  24  dicembre  2015.  Nel  caso  in  cui  un   soggetto
aggregatore bandisca meno di quattro  gare,  l'importo  da  assegnare
verra' calcolato proporzionalmente al numero di  gare  effettivamente
bandite  nel  2016  del  valore  unitario   superiore   alla   soglia
comunitaria nelle categorie  merceologiche  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015. 
    b) 55% del Fondo  tra  i  soggetti  aggregatori  che  soddisfino,
cumulativamente, i seguenti requisiti: 
      i. abbiano fornito  un  contributo  operativo  nelle  attivita'
propedeutiche  a  garantire  la  realizzazione  degli  interventi  di
razionalizzazione della  spesa  di  cui  all'art.  9,  comma  3,  del
decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  con  particolare  riferimento
all'analisi della spesa oggetto dei programmi  di  razionalizzazione,
alla trasmissione ed aggiornamento della pianificazione relativa alle
categorie merceologiche individuate dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, alla  partecipazione  ai
tavoli istituzionali, ai gruppi di lavoro ed ai sottogruppi operativi
istituiti dal Comitato  guida,  nonche'  alle  attivita'  del  Tavolo
tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 2  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014; 
      ii. e abbiano bandito direttamente,  in  qualita'  di  soggetto
aggregatore  come  risultante  dall'elenco  dell'ANAC  di  cui   alla
delibera del  20  luglio  2016,  n.  784  e  successive  modifiche  e
integrazioni, almeno una gara nel 2016 del valore unitario  superiore
alla soglia comunitaria  nelle  categorie  merceologiche  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  24  dicembre
2015. 
  L'importo  massimo  del  Fondo  ottenibile  da   ciascun   soggetto
aggregatore di cui alla lettera b) del presente  comma,  e'  pari  al
rapporto tra il 55% del valore del Fondo ed  il  numero  di  soggetti
aggregatori che soddisfino, cumulativamente, i requisiti di cui  alla
lettera b) e comunque non potra' essere superiore  ad  euro  523.810.
L'importo cosi' calcolato verra' assegnato  per  intero  ai  soggetti
aggregatori che abbiano bandito almeno due gare nel 2016  del  valore
unitario  superiore   alla   soglia   comunitaria   nelle   categorie
merceologiche di cui al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  del  24  dicembre  2015.  Nel  caso  in  cui  un   soggetto
aggregatore bandisca una gara  del  valore  unitario  superiore  alla
soglia comunitaria nelle categorie merceologiche di  cui  al  decreto
del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  24  dicembre  2015,
verra' assegnato il 50% dell'importo di cui al primo periodo. 
    c) 3% del Fondo a Consip S.p.A. e altri soggetti aggregatori  che
abbiano  svolto  attivita'  di  supporto  al  Tavolo   tecnico,   con
particolare riferimento alle attivita' di cui agli articoli 7 e 8 del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  14  novembre
2014  inerenti:  la  gestione  dei  flussi  informativi  e  dei  dati
provenienti  dai  soggetti  aggregatori,  all'interno   dell'apposita
sezione «Soggetti aggregatori» del portale  www.acquistinretepa.it  e
per il sistema di interoperabilita' delle banche dati. 
  3. L'accesso da parte dei soggetti aggregatori alle quote di cui ai
punti a), b) e c) del precedente comma e' da intendersi alternativo. 
  4. Nel conteggio delle gare utili ai fini  della  ripartizione  del
Fondo per l'anno 2016, sono escluse le iniziative gia' computate  per
ciascun soggetto aggregatore ai fini dell'assegnazione della  seconda
quota del Fondo per l'anno 2015. 
  5. Le risorse del Fondo distribuite sulla base dei criteri  di  cui
ai commi precedenti sono destinate, ai sensi dell'art.  9,  comma  9,
del decreto-legge n. 66 del 2014, a finanziare  le  attivita'  svolte
dai soggetti aggregatori, nei limiti e nel rispetto  della  normativa
vigente. Gli organi  deputati  alla  vigilanza  e  al  controllo  sui
soggetti aggregatori, secondo quanto stabilito dalle disposizioni  ad
essi applicabili, verificano  il  corretto  utilizzo  delle  predette
risorse.