Art. 3 Modalita' e tempistiche di trasferimento degli importi del Fondo 1. A fronte della comunicazione telematica di cui al precedente articolo, il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla verifica circa la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 1 e la completezza dei dati di cui all'art. 2. 2. Al termine della predetta istruttoria, il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi adotta la determinazione finale di ripartizione del Fondo, con l'indicazione dei soggetti aggregatori che vi hanno accesso e le relative quote di spettanza. Il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi procede quindi al trasferimento dell'importo dovuto al soggetto aggregatore richiedente. 3. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla pubblicazione, all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it, dell'esito della verifica dei requisiti e degli importi del Fondo trasferiti ai singoli soggetti aggregatori richiedenti.