Art. 3 
 
  Modalita' e tempistiche di trasferimento degli importi del Fondo 
 
  1. A fronte della comunicazione telematica  di  cui  al  precedente
articolo,  il   Dipartimento   dell'Amministrazione   generale,   del
personale e dei servizi provvede alla verifica circa  la  sussistenza
dei requisiti di cui al precedente art. 1 e la completezza  dei  dati
di cui all'art. 2. 
  2.  Al  termine  della  predetta   istruttoria,   il   Dipartimento
dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi adotta  la
determinazione finale di ripartizione del  Fondo,  con  l'indicazione
dei soggetti aggregatori che vi hanno accesso e le relative quote  di
spettanza.  Il  Dipartimento   dell'Amministrazione   generale,   del
personale e dei servizi procede quindi al trasferimento  dell'importo
dovuto al soggetto aggregatore richiedente. 
  3. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del  personale  e
dei servizi provvede alla  pubblicazione,  all'interno  dell'apposita
sezione «Soggetti aggregatori»  del  portale  www.acquistinretepa.it,
dell'esito della verifica dei requisiti e  degli  importi  del  Fondo
trasferiti ai singoli soggetti aggregatori richiedenti.