Art. 4 Disposizioni finanziarie 1. I finanziamenti volti a sostenere le attivita' svolte dai soggetti aggregatori in conformita' alle disposizioni del presente decreto sono erogati nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1. 2. Il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 2016 Il Ministro: Padoan Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3296