Art. 4 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. I finanziamenti  volti  a  sostenere  le  attivita'  svolte  dai
soggetti aggregatori in conformita' alle  disposizioni  del  presente
decreto sono erogati nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui
all'art. 1. 
  2. Il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del  personale  e
dei servizi provvede agli adempimenti previsti dal presente  decreto,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 20 dicembre 2016 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2016 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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