IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
            IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di
investimenti, delega al  Governo  per  il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni  per  il  riordino  degli  enti  previdenziali»,  e   in
particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di  attivita'
formative; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82  recante  «codice
dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76  recante
«definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge
28 marzo 2003 n. 53»; 
  Visto il decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226  recante
«definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e
formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto  il  decreto-legge  6  marzo  2006,  n.  68  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo  2006,  n.  127  recante  «Misure
urgenti per il reimpiego di lavoratori  ultracinquantenni  e  proroga
dei contratti di solidarieta', nonche' disposizioni  finanziarie»  e,
in particolare, l'art. 1, comma 10; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e,  in  particolare,
l'art. 18, comma 1, che istituisce, nello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il fondo sociale  per
occupazione e formazione; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)» e, in particolare, l'art. 2, commi da 106  a  126,
che disciplinano  la  revisione  dell'ordinamento  finanziario  delle
province autonome di Trento e  Bolzano  e  la  regolazione  dei  loro
rapporti finanziari con lo Stato; 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2012)» e, in particolare, l'art. 22, comma 2; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  recante
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  150  recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, recante «Regolamento recante norme concernenti il riordino  degli
istituti  professionali  a  norma  dell'art.   64,   comma   4,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e, in particolare, l'art. 2, comma
3, che regolamenta il regime sussidiario; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  14  febbraio
2014, n. 121, recante «Regolamento di  organizzazione  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali» e,  in  particolare,  l'art.  9
relativo alla direzione generale per le politiche attive,  i  servizi
per il lavoro e la formazione; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  di
concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,  del
29 novembre 2007, recante «Percorsi sperimentali di istruzione  e  di
formazione professionale ai sensi dell'art. 1, comma 624, della legge
27 dicembre 2006, n. 296»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, dell'8 settembre 2014 che definisce  i  criteri  di  riparto
delle risorse di cui all'art. 68, comma 4, della  legge  n.  144  del
1999 destinate all'assolvimento del diritto dovere  all'istruzione  e
alla   formazione   nei   percorsi   di   istruzione   e   formazione
professionale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca n. 4 del 18 gennaio  2011,  con  il  quale  sono  state
adottate le linee-guida di cui all'allegato A) dell'intesa sancita in
sede di Conferenza unificata il  16  dicembre  2010,  riguardanti  la
realizzazione di organici raccordi  tra  i  percorsi  degli  Istituti
professionali e i percorsi di istruzione e formazione  professionale,
a norma dell'art. 13, comma 1-quinquies della legge 2 aprile 2007, n.
40; 
  Visto l'accordo sancito in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano il 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione
- anno scolastico e formativo 2010-2011 - dei percorsi di  istruzione
e formazione professionale,  a  norma  dell'art.  27,  comma  2,  del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con decreto del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 15
giugno 2010; 
  Visto l'accordo sancito in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano il 27 luglio 2011, riguardante gli atti necessari  per  il
passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,
recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, dell' 11 novembre 2011; 
  Visto l'accordo sancito in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano  il  19  gennaio  2012,  riguardante  l'integrazione  del
Repertorio  delle  figure  professionali  di  riferimento   nazionale
approvato con l'accordo in Conferenza  Stato-Regioni  del  27  luglio
2011,   recepito   con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, del 23 aprile 2012; 
  Visto l'accordo sancito in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano il 24 settembre 2015  sul  progetto  sperimentale  recante
«azioni di accompagnamento,  sviluppo  e  rafforzamento  del  sistema
duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale»; 
  Considerata la necessita'  di  definire  i  nuovi  criteri  per  il
riparto delle risorse di cui all'art. 68 della legge 17 maggio  1999,
n. 144 a partire dall'annualita' 2016; 
  Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata, a norma del
decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  nella  seduta  del  24
novembre 2016. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Con riferimento all'annualita' 2016, le  risorse  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali finalizzate all'assolvimento del
diritto-dovere all'istruzione  e  alla  formazione  nei  percorsi  di
Istruzione e formazione professionale (di  seguito  IeFP),  ai  sensi
dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2015,  sono
ripartite tra le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano: per l'80% sulla base  del  numero  di  studenti  annualmente
iscritti ai percorsi di IeFP realizzati dalle  istituzioni  formative
accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226  del
2005, limitatamente alle prime tre annualita'; per il 14% sulla  base
del numero complessivo di studenti qualificati e diplomati  in  esito
ai  percorsi  di  IeFP   realizzati   dalle   istituzioni   formative
accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226  del
2005; per il  6%  sulla  base  del  numero  complessivo  di  studenti
qualificati e diplomati in esito ai percorsi di IeFP realizzati dagli
Istituti  professionali  di  Stato  in   regime   di   sussidiarieta'
integrativa e complementare. 
  2. Con riferimento all'annualita' 2017, le  risorse  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali finalizzate all'assolvimento del
diritto-dovere nei percorsi di IeFP, ai sensi dell'art. 28, comma  3,
del decreto legislativo n.  226  del  2005,  sono  ripartite  tra  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano:  per  il  75%
sulla base del numero di studenti annualmente iscritti ai percorsi di
IeFP realizzati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi  del
Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005; per  il  19%  sulla
base del numero complessivo di studenti qualificati  e  diplomati  in
esito ai percorsi di  IeFP  realizzati  dalle  istituzioni  formative
accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226  del
2005; per il  6%  sulla  base  del  numero  complessivo  di  studenti
qualificati e diplomati in esito ai percorsi di IeFP realizzati dagli
Istituti  professionali  di  Stato  in   regime   di   sussidiarieta'
integrativa e complementare. 
  3. A decorrere dall'annualita' 2018, le risorse del  Ministero  del
lavoro e delle politiche  sociali  finalizzate  all'assolvimento  del
diritto-dovere nei percorsi di IeFP, ai sensi dell'art. 28, comma  3,
del decreto legislativo n.  226  del  2005,  sono  ripartite  tra  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano:  per  il  75%
sulla base del numero di studenti annualmente iscritti ai percorsi di
IeFP realizzati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi  del
Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005; per  il  25%  sulla
base del numero complessivo di studenti qualificati  e  diplomati  in
esito ai percorsi di  IeFP  realizzati  dalle  istituzioni  formative
accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226  del
2005. 
  4. Allo scopo di sostenere un graduale  processo  di  rafforzamento
dell'offerta  regionale  dei  percorsi  di  IeFP   realizzati   dalle
istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III  del  decreto
legislativo n.  226  del  2005,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali provvede ad un accantonamento rispettivamente di  6
milioni di euro a valere sull'annualita' 2016, 5 milioni  di  euro  a
valere  sull'annualita'  2017  e  4  milioni   di   euro   a   valere
sull'annualita' 2018, da ripartite  tra  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano sulla base  del  numero  di  studenti
annualmente iscritti ai percorsi di IeFP  realizzati  dagli  Istituti
professionali di Stato in regime di sussidiarieta' integrativa  e  da
trasferire alle  medesime  sulla  base  di  apposite  convenzioni  di
impegno all'utilizzo  delle  risorse  per  le  finalita'  di  cui  al
presente comma. 
  5. Con riguardo alle risorse stanziate  per  l'annualita'  2016  ai
sensi dell'art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali determina i criteri
di riparto tra le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano in base a principi di rafforzamento e  premialita'  a  valere
sul  progetto  sperimentale  recante  «Azioni   di   accompagnamento,
sviluppo   e   rafforzamento   del    sistema    duale    nell'ambito
dell'istruzione  e  formazione  professionale»  di  cui   all'accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  il  24
settembre 2015, a partire dai seguenti indicatori: 
    a)  attuazione  della  sperimentazione,  in   termini   di   atti
amministrativi   adottati   per   l'accompagnamento,    sviluppo    e
rafforzamento  del  sistema  duale  nell'ambito  della  istruzione  e
formazione professionale; 
    b) rafforzamento dell'offerta di percorsi  IeFP,  in  termini  di
atti amministrativi adottati per l'attivazione dei  percorsi  per  il
conseguimento del diploma di IeFP; 
    c) attivazione dei percorsi di apprendistato per la  qualifica  e
il diploma professionale ai sensi dell'art. 43, comma 1, del  decreto
legislativo n. 81 del 2015; 
    d) attivazione dei percorsi formativi di alternanza scuola lavoro
ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera d), della  legge  n.  183  del
2014 e del decreto legislativo  n.  77  del  2005  nell'ambito  della
istruzione e formazione professionale. 
    e)  rafforzamento  dell'offerta   formativa   di   istruzione   e
formazione  professionale,  anche  nell'ambito  del  sistema   duale,
adottando a riferimento il tasso di  partecipazione  ai  percorsi  di
IeFP rispetto alla popolazione residente di  riferimento,  nonche'  i
tassi di abbandono e dispersione scolastica nei primi due anni  della
scuola secondaria superiore. 
  6. A decorrere  dall'annualita'  2016,  per  la  quota  di  risorse
finalizzate all'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di IeFP,
ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo  n.  226  del
2005, eccedente l'importo di € 249.109.570,00 il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali puo' adottare a riferimento l'indicatore di
cui al comma 5, lettera e). 
  7.  In  caso  di  eventuali  ulteriori  stanziamenti,  a  decorrere
dall'annualita' 2017, per la determinazione dei criteri  di  riparto,
il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  puo'  adottare  a
riferimento gli indicatori di cui al comma 5.