Art. 2 
 
  1. I piani di riparto delle risorse di cui all'art. 1 sono adottati
dalla direzione generale per le politiche attive, i  servizi  per  il
lavoro e la formazione, del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, sulla base  dei  dati  certificati  dalle  regioni  e  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito del monitoraggio
di cui all'art. 3. 
  2. A partire  dall'annualita'  successiva  al  completamento  e  al
collaudo  tecnico  delle   funzionalita'   della   sezione   relativa
all'istruzione e formazione  professionale  del  sistema  informativo
della formazione professionale di  cui  all'art.  15,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 150 del 2015,  detto  sistema  costituisce  lo
standard unico nazionale di conferimento dei dati di cui al  comma  1
da parte delle regioni e delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e i dati conferiti  secondo  standard  difformi  non  possono
essere acquisiti ne' ai fini del riparto delle risorse  ne'  ai  fini
del monitoraggio di cui all'art. 3. 
  3. Le somme spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano
sono rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, commi  da  106  a  126,
della legge n. 191 del 2009. 
  4. Con i provvedimenti di cui al comma 1, la Direzione Generale per
le politiche attive, i servizi per il  lavoro  e  la  formazione  del
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  puo'  disporre  il
riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano
di eventuali risorse residue relative ad annualita' precedenti, sulla
base dei criteri in vigore in ciascuna annualita'.