Art. 2 1. I piani di riparto delle risorse di cui all'art. 1 sono adottati dalla direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati certificati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito del monitoraggio di cui all'art. 3. 2. A partire dall'annualita' successiva al completamento e al collaudo tecnico delle funzionalita' della sezione relativa all'istruzione e formazione professionale del sistema informativo della formazione professionale di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, detto sistema costituisce lo standard unico nazionale di conferimento dei dati di cui al comma 1 da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i dati conferiti secondo standard difformi non possono essere acquisiti ne' ai fini del riparto delle risorse ne' ai fini del monitoraggio di cui all'art. 3. 3. Le somme spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, commi da 106 a 126, della legge n. 191 del 2009. 4. Con i provvedimenti di cui al comma 1, la Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' disporre il riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di eventuali risorse residue relative ad annualita' precedenti, sulla base dei criteri in vigore in ciascuna annualita'.