Art. 3 Accesso delle PMI beneficiarie al Fondo 1. Alla richiesta di garanzie dirette e di controgaranzie su finanziamenti da concedere alle PMI beneficiarie deve essere allegata, a pena di esclusione, una attestazione del Commissario dell'impresa debitrice che la PMI beneficiaria ne e' fornitrice o creditrice ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 1/2015. 2. La garanzia diretta e la controgaranzia del Fondo sono rilasciate sulle operazioni finanziarie da concedere alle PMI beneficiarie: a) fino all'importo massimo garantito dal Fondo di euro 2.500.000,00; b) senza alcun onere o spesa; c) a condizione che sulle operazioni finanziarie assistite dalla garanzia diretta o dalla controgaranzia del Fondo non venga acquisita dai soggetti finanziatori nessun'altra garanzia reale, bancaria, personale o assicurativa. 3. La garanzia diretta del Fondo e' concessa in favore delle PMI beneficiarie fino alla misura massima dell'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili. 4. Nei limiti dell'importo massimo garantito deliberato dal Consiglio di gestione, la garanzia diretta interviene fino alla misura massima dell'80 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI beneficiarie, calcolato al sessantesimo giorno successivo all'avvio delle procedure di recupero cosi' come regolate dalle disposizioni operative. 5. La controgaranzia del Fondo e' concessa in favore delle PMI beneficiarie fino alla misura massima dell'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili, con copertura fino all'80 per cento da parte del soggetto richiedente la controgaranzia stessa. 6. Nei limiti dell'importo massimo garantito deliberato dal Consiglio di gestione, la controgaranzia interviene fino alla misura massima dell'80 per cento della somma liquidata dal soggetto richiedente al soggetto finanziatore. 7. Le richieste di garanzia diretta e controgaranzia relative alle operazioni finanziarie da concedere in favore delle PMI beneficiarie sono deliberate dal Consiglio di gestione, in via prioritaria, entro trenta giorni dall'arrivo della richiesta o dal completamento della stessa. 8. Le PMI beneficiarie, per quanto non disposto dal presente decreto, accedono alla garanzia diretta e alla controgaranzia del Fondo secondo quanto previsto dalle disposizioni operative.