Art. 3 
 
 
               Accesso delle PMI beneficiarie al Fondo 
 
  1. Alla richiesta  di  garanzie  dirette  e  di  controgaranzie  su
finanziamenti  da  concedere  alle  PMI  beneficiarie   deve   essere
allegata, a pena di  esclusione,  una  attestazione  del  Commissario
dell'impresa debitrice che la PMI beneficiaria  ne  e'  fornitrice  o
creditrice ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1,  del  decreto-legge  n.
1/2015. 
  2.  La  garanzia  diretta  e  la  controgaranzia  del  Fondo   sono
rilasciate  sulle  operazioni  finanziarie  da  concedere  alle   PMI
beneficiarie: 
    a)  fino  all'importo  massimo  garantito  dal  Fondo   di   euro
2.500.000,00; 
    b) senza alcun onere o spesa; 
    c) a condizione che sulle operazioni finanziarie assistite  dalla
garanzia diretta o dalla controgaranzia del Fondo non venga acquisita
dai soggetti  finanziatori  nessun'altra  garanzia  reale,  bancaria,
personale o assicurativa. 
  3. La garanzia diretta del Fondo e' concessa in  favore  delle  PMI
beneficiarie   fino   alla   misura   massima   dell'80   per   cento
dell'ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili. 
  4.  Nei  limiti  dell'importo  massimo  garantito  deliberato   dal
Consiglio di gestione,  la  garanzia  diretta  interviene  fino  alla
misura massima dell'80 per cento dell'ammontare dell'esposizione  per
capitale  e  interessi,  contrattuali  e  di   mora,   dei   soggetti
finanziatori nei  confronti  delle  PMI  beneficiarie,  calcolato  al
sessantesimo giorno successivo all'avvio delle procedure di  recupero
cosi' come regolate dalle disposizioni operative. 
  5. La controgaranzia del Fondo e'  concessa  in  favore  delle  PMI
beneficiarie   fino   alla   misura   massima   dell'80   per   cento
dell'ammontare  delle   operazioni   finanziarie   ammissibili,   con
copertura fino all'80 per cento da parte del soggetto richiedente  la
controgaranzia stessa. 
  6.  Nei  limiti  dell'importo  massimo  garantito  deliberato   dal
Consiglio di gestione, la controgaranzia interviene fino alla  misura
massima  dell'80  per  cento  della  somma  liquidata  dal   soggetto
richiedente al soggetto finanziatore. 
  7. Le richieste di garanzia diretta e controgaranzia relative  alle
operazioni finanziarie da concedere in favore delle PMI  beneficiarie
sono deliberate dal Consiglio di gestione, in via prioritaria,  entro
trenta giorni dall'arrivo della richiesta o dal  completamento  della
stessa. 
  8. Le PMI  beneficiarie,  per  quanto  non  disposto  dal  presente
decreto, accedono alla garanzia diretta  e  alla  controgaranzia  del
Fondo secondo quanto previsto dalle disposizioni operative.