Art. 4 Valutazione delle PMI beneficiarie ai fini dell'accesso alla garanzia diretta e alla controgaranzia del Fondo 1. Ai fini della valutazione delle PMI beneficiarie per l'ammissione delle operazioni alla garanzia diretta e alla controgaranzia del Fondo e' ridotto del 20 per cento, fatta eccezione per l'indice B) del paragrafo I.1 dei criteri di valutazione, ciascuno dei «Valori di riferimento», nonche' dei relativi «Valori» definiti per l'assegnazione dei punteggi degli «Indici», indicati nei criteri di valutazione. 2. Le modifiche di cui al comma 1 sono riferite esclusivamente ai criteri di valutazione vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto e sono applicate per un periodo comunque non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.