Art. 4 
 
 
Valutazione delle PMI beneficiarie ai fini dell'accesso alla garanzia
               diretta e alla controgaranzia del Fondo 
 
  1.  Ai  fini  della  valutazione   delle   PMI   beneficiarie   per
l'ammissione  delle  operazioni  alla   garanzia   diretta   e   alla
controgaranzia del Fondo e' ridotto del 20 per cento, fatta eccezione
per l'indice  B)  del  paragrafo  I.1  dei  criteri  di  valutazione,
ciascuno dei «Valori di riferimento», nonche' dei  relativi  «Valori»
definiti per l'assegnazione dei punteggi degli «Indici», indicati nei
criteri di valutazione. 
  2. Le modifiche di cui al comma 1 sono riferite  esclusivamente  ai
criteri  di  valutazione  vigenti  alla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto  e  sono  applicate  per  un  periodo  comunque  non
superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto.