IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 241, art. 3, di modifica della legge 7 agosto 1990, n. 240, concernente il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che ha istituito il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS); Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione del predetto sistema dell'IFTS secondo Linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata; Vista la predetta legge n. 296/2006, art. 1, comma 875, come modificato dall'art. 7, comma 37-ter, della legge del 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'istituzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con la legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2, che ha previsto, nel quadro della riorganizzazione di cui al citato art. 1, comma 631, della legge 296/2006, che le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore assumano la denominazione di «Istituti Tecnici Superiori» (di seguito I.T.S.); Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo e, in particolare, l'art. 52, concernente misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli I.T.S.; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», ed in particolare gli articoli da 41 a 47; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto l'art. 1, comma 47, della citata legge n. 107, il quale, al fine di favorire le misure di semplificazione e di promozione degli I.T.S. e a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, dispone l'emanazione di specifiche Linee guida da adottarsi con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato MIUR, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato MLPS, con il Ministro dello sviluppo economico, di seguito denominato MISE, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di seguito denominato MEF, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 631, della legge n. 296/2006, con il quale sono state adottate le Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli I.T.S.; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area «Tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali - Turismo»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante la definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; Considerato che nell'ambito delle predette Linee guida occorre prevedere misure di semplificazione a supporto della gestione del sistema I.T.S.; Visto l'Accordo in Conferenza unificata del 5 agosto 2014, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il quale e' stato realizzato uno strumento di valutazione e monitoraggio dei percorsi formativi realizzati dagli I.T.S. sulla base degli indicatori di cui al decreto interministeriale 7 febbraio 2013 sopra citato; Visto l'Accordo in sede di Conferenza unificata del 17 dicembre 2015, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la ripartizione del finanziamento nazionale destinato ai percorsi I.T.S. e modifiche ed integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi I.T.S.; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 3 marzo 2016 a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Allo scopo di semplificare e promuovere il sistema degli Istituti Tecnici Superiori, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, sono adottate le misure di cui ai seguenti articoli. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia, non modificate dal presente decreto. Il presente decreto e' emanato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 1 Prove di verifica finale 1. Le prove di verifica delle competenze acquisite dagli allievi a conclusione dei percorsi formativi degli I.T.S. comprendono: a) una prova teorico-pratica, concernente la trattazione e la soluzione di un problema tecnico-scientifico, strettamente correlato all'area tecnologica ed ambito di riferimento del percorso formativo. La prova e' predisposta dal Comitato Tecnico Scientifico dell'I.T.S.; b) una prova scritta, tesa a valutare conoscenze ed abilita' nell'applicazione di principi e metodi scientifici nello specifico contesto tecnologico cui si riferiscono le competenze tecnico-professionali nazionali del percorso dell'I.T.S. La prova e' predisposta dal Comitato Tecnico Scientifico dell'I.T.S. con la collaborazione di almeno 2 rappresentanti, rispettivamente dell'universita'/ente di ricerca e dell'impresa, che siano stati coinvolti nell'elaborazione del percorso formativo realizzato dall'I.T.S. La prova consta di un set di 30 domande a risposta chiusa a scelta multipla. La predisposizione della prova e' effettuata sulla base dei «Quadri di riferimento», definiti a livello nazionale, anche in coerenza con il processo di costruzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze con riguardo all'area tecnologica/ambito/profilo del percorso formativo realizzato dall'I.T.S.; c) una prova orale, concernente la discussione di un progetto di lavoro (project work) sviluppato nel corso del tirocinio e predisposto dalle imprese presso le quali e' stato svolto il tirocinio stesso. 2. Alle prove di verifica di cui al comma 1 sono ammessi gli allievi dei percorsi formativi degli I.T.S. che li abbiano frequentati per almeno l'80% della loro durata complessiva e che siano stati valutati positivamente dai docenti dei percorsi medesimi, anche sulla base della valutazione operata dal tutor aziendale a conclusione delle attivita' formative, ivi compresi i tirocini. Ai fini della valutazione complessiva di cui sopra, finalizzata all'ammissione alle prove di verifica finale, si terra' conto altresi' degli esiti delle verifiche intermedie predisposte dall'I.T.S. durante lo svolgimento delle attivita' formative. 3. Per ciascuna delle prove di cui al comma 1 e' assegnato un punteggio cosi' articolato: prova teorico pratica: massimo 40 punti - minimo 24 punti; prova scritta: massimo 30 punti - minimo 18 punti; prova orale: massimo 30 punti - minimo 18 punti. 4. La verifica delle competenze si intende positivamente superata quando l'allievo abbia ottenuto almeno il punteggio minimo in ciascuna delle tre prove. 5. La Commissione esaminatrice, a maggioranza, puo' attribuire un bonus, per un massimo di 5 punti, ai candidati che abbiano conseguito al termine delle tre prove un risultato complessivo non inferiore a 85 punti. Ai fini dell'attribuzione del bonus, la Commissione terra' in considerazione anche la valutazione complessiva operata a conclusione delle attivita' formative ai sensi del precedente comma 2. 6. La Commissione esaminatrice, all'unanimita', puo' attribuire la lode ai candidati che abbiano conseguito il massimo punteggio al termine di ciascuna delle tre prove di verifica finale e che si siano dimostrati particolarmente meritevoli. 7. L'art. 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 settembre 2011 e' soppresso. 8. Le commissioni di esame per la verifica finale delle competenze acquisite dagli allievi che hanno frequentato i percorsi delle Fondazioni I.T.S. vengono cosi' costituite: a) un rappresentante dell'Universita', con funzioni di Presidente della commissione d'esame, designato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La designazione e' effettuata dal MIUR anche sulla base di nominativi indicati dalle Fondazioni I.T.S. secondo le modalita' appresso descritte, tra i docenti universitari, di ruolo ordinario o straordinario, associati o fuori ruolo, o tra i ricercatori dei corsi di laurea a carattere scientifico e tecnologico coerenti con l'area tecnologica di riferimento dell'I.T.S., che non siano stati coinvolti nella progettazione o realizzazione o docenza di alcun percorso della Fondazione I.T.S. Ai fini della designazione di cui al comma precedente, la Fondazione fara' pervenire, entro sessanta giorni prima dell'inizio delle prove d'esame, una rosa di tre nominativi di cui abbiano richiesto ed ottenuto la disponibilita' all'incarico, corredata di curriculum vitae. b) un rappresentante della scuola, designato dal dirigente scolastico dell'Istituto tecnico o professionale ente di riferimento dell'I.T.S., individuato tra i docenti di discipline tecnico-professionali in servizio a tempo indeterminato. c) un esperto della formazione professionale designato dalla Regione. d) due esperti del mondo del lavoro designati dal Comitato Tecnico Scientifico dell'I.T.S.: il primo, che abbia svolto funzioni di docenza/tutoraggio nel percorso dell'I.T.S., con almeno cinque anni di esperienza nelle imprese dell'area tecnologica e dell'ambito ai quali si riferisce il percorso stesso, impegnate nella realizzazione delle attivita' di tirocinio; il secondo individuato nell'ambito dell'area professionale o del settore imprenditoriale di riferimento dell'I.T.S. che non sia stato coinvolto nella progettazione o realizzazione o docenza di alcun percorso della Fondazione I.T.S.. 9. La Commissione d'esame viene costituita dal dirigente scolastico dell'Istituto tecnico o professionale ente di riferimento della Fondazione I.T.S.. 10. L'allegato D) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2013 e' soppresso. 11. Le competenze in esito ai percorsi I.T.S. della durata di quattro semestri sono riferibili al V livello del Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF). Le competenze in esito ai percorsi I.T.S. della durata di sei semestri sono riferibili al VI livello del Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF). 12. Il Comitato Tecnico Scientifico dell'I.T.S. rilascia, su richiesta dell'allievo, la certificazione delle competenze acquisite, anche in caso di mancato completamento del percorso formativo o in caso di mancato superamento delle prove di verifica finale. Si richiama quanto previsto, ai sensi e per gli effetti, dal decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013. Analoga certificazione viene altresi' rilasciata, su richiesta sia degli allievi sia di coloro che abbiano gia' conseguito il diploma, dalle imprese ove e' stato effettuato il tirocinio. 13. Si osservano le disposizioni vigenti in materia di esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione circa l'obbligo di versamento della tassa per sostenere gli esami e per il ritiro del diploma.