IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                                  e 
 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
  Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 241, art.  3,  di  modifica  della
legge 7 agosto 1990, n. 240,  concernente  il  silenzio  assenso  tra
amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche  e  gestori
di beni o servizi pubblici; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che ha istituito il
sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS); 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 631, che  ha
previsto la riorganizzazione del predetto sistema  dell'IFTS  secondo
Linee guida adottate con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  della   pubblica   istruzione
formulata di concerto con il Ministro del lavoro e  della  previdenza
sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa  in
sede di Conferenza unificata; 
  Vista la predetta legge  n.  296/2006,  art.  1,  comma  875,  come
modificato dall'art. 7, comma 37-ter, della legge del 7 agosto  2012,
n. 135,  concernente  l'istituzione  del  Fondo  per  l'istruzione  e
formazione tecnica superiore; 
  Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007,  n.  7  convertito  con  la
legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2, che  ha  previsto,  nel
quadro della riorganizzazione di cui al citato  art.  1,  comma  631,
della legge 296/2006, che le strutture che  operano  nell'ambito  del
sistema dell'istruzione e formazione tecnica  superiore  assumano  la
denominazione di «Istituti Tecnici Superiori» (di seguito I.T.S.); 
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni
urgenti  in  materia  di  semplificazione  e  di   sviluppo   e,   in
particolare, l'art.  52,  concernente  misure  di  semplificazione  e
promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli I.T.S.; 
  Visto il decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,  recante
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183», ed in particolare gli articoli da 41
a 47; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto l'art. 1, comma 47, della citata legge n. 107, il  quale,  al
fine di favorire le misure di semplificazione e di  promozione  degli
I.T.S. e a sostegno delle politiche di istruzione  e  formazione  sul
territorio e dello sviluppo  dell'occupazione  dei  giovani,  dispone
l'emanazione di specifiche Linee guida da adottarsi con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
seguito denominato MIUR, di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di seguito denominato MLPS, con il  Ministro
dello sviluppo economico,  di  seguito  denominato  MISE,  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, di  seguito  denominato  MEF,
previa intesa in sede di Conferenza unificata ai  sensi  dell'art.  9
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 631, della legge n.
296/2006, con il quale sono state adottate  le  Linee  guida  per  la
riorganizzazione del  sistema  di  istruzione  e  formazione  tecnica
superiore e la costituzione degli I.T.S.; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 settembre 2011,  di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi  della  legge  17
maggio 1999, n.  144,  art.  69,  comma  1,  recante  norme  generali
concernenti i diplomi degli I.T.S. e  relative  figure  nazionali  di
riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di  cui
agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono
state adottate le Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma
2, del decreto-legge n. 5 del 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli
ambiti di articolazione dell'area «Tecnologie innovative per i beni e
le attivita' culturali - Turismo»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto, con  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro
operativo  per  il   riconoscimento   a   livello   nazionale   delle
qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del
Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e  formazione  e  delle
qualificazioni  professionali  di  cui   all'art.   8   del   decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto, con  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca ed il Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  12
ottobre  2015,  recante  la  definizione  degli  standard   formativi
dell'apprendistato  e  criteri  generali  per  la  realizzazione  dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma  1,  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
  Considerato che nell'ambito  delle  predette  Linee  guida  occorre
prevedere misure di semplificazione a  supporto  della  gestione  del
sistema I.T.S.; 
  Visto l'Accordo in Conferenza unificata del 5 agosto 2014, a  norma
dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  con  il
quale e' stato realizzato uno strumento di valutazione e monitoraggio
dei percorsi formativi  realizzati  dagli  I.T.S.  sulla  base  degli
indicatori di cui al decreto interministeriale 7 febbraio 2013  sopra
citato; 
  Visto l'Accordo in sede di Conferenza  unificata  del  17  dicembre
2015, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
281, per la ripartizione del  finanziamento  nazionale  destinato  ai
percorsi  I.T.S.  e  modifiche  ed   integrazioni   al   sistema   di
monitoraggio e valutazione dei percorsi I.T.S.; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella  seduta  del  3
marzo 2016 a norma dell'art. 9  del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
  Allo scopo di semplificare e promuovere il sistema  degli  Istituti
Tecnici  Superiori,  a  sostegno  delle  politiche  di  istruzione  e
formazione sul  territorio  e  dello  sviluppo  dell'occupazione  dei
giovani, sono adottate le misure di cui ai seguenti articoli. 
  Restano ferme le disposizioni vigenti in  materia,  non  modificate
dal presente decreto. 
  Il presente decreto e' emanato senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica. 
                               Art. 1 
 
 
                      Prove di verifica finale 
 
  1. Le prove di verifica delle competenze acquisite dagli allievi  a
conclusione dei percorsi formativi degli I.T.S. comprendono: 
    a) una prova teorico-pratica, concernente  la  trattazione  e  la
soluzione di un problema tecnico-scientifico, strettamente  correlato
all'area tecnologica ed ambito di riferimento del percorso formativo. 
  La  prova  e'  predisposta   dal   Comitato   Tecnico   Scientifico
dell'I.T.S.; 
    b) una prova scritta, tesa  a  valutare  conoscenze  ed  abilita'
nell'applicazione di principi e metodi  scientifici  nello  specifico
contesto   tecnologico   cui    si    riferiscono    le    competenze
tecnico-professionali nazionali del percorso dell'I.T.S. 
  La  prova  e'  predisposta   dal   Comitato   Tecnico   Scientifico
dell'I.T.S.  con  la  collaborazione  di  almeno  2   rappresentanti,
rispettivamente dell'universita'/ente di ricerca e dell'impresa,  che
siano  stati  coinvolti  nell'elaborazione  del  percorso   formativo
realizzato dall'I.T.S. 
  La prova consta di un set di 30 domande a risposta chiusa a  scelta
multipla. 
  La predisposizione della prova e' effettuata sulla base dei «Quadri
di riferimento», definiti a livello nazionale, anche in coerenza  con
il processo di costruzione del sistema  nazionale  di  certificazione
delle competenze con riguardo all'area tecnologica/ambito/profilo del
percorso formativo realizzato dall'I.T.S.; 
    c) una prova orale, concernente la discussione di un progetto  di
lavoro  (project  work)  sviluppato  nel  corso   del   tirocinio   e
predisposto  dalle  imprese  presso  le  quali  e'  stato  svolto  il
tirocinio stesso. 
  2. Alle prove di verifica di  cui  al  comma  1  sono  ammessi  gli
allievi  dei  percorsi  formativi  degli  I.T.S.   che   li   abbiano
frequentati per almeno l'80% della  loro  durata  complessiva  e  che
siano stati valutati positivamente dai docenti dei percorsi medesimi,
anche sulla base della valutazione  operata  dal  tutor  aziendale  a
conclusione delle attivita' formative, ivi compresi i tirocini. 
  Ai fini della valutazione complessiva  di  cui  sopra,  finalizzata
all'ammissione  alle  prove  di  verifica  finale,  si  terra'  conto
altresi'  degli  esiti   delle   verifiche   intermedie   predisposte
dall'I.T.S. durante lo svolgimento delle attivita' formative. 
  3. Per ciascuna delle prove di cui  al  comma  1  e'  assegnato  un
punteggio cosi' articolato: 
    prova teorico pratica: massimo 40 punti - minimo 24 punti; 
    prova scritta: massimo 30 punti - minimo 18 punti; 
    prova orale: massimo 30 punti - minimo 18 punti. 
  4. La verifica delle competenze si intende  positivamente  superata
quando  l'allievo  abbia  ottenuto  almeno  il  punteggio  minimo  in
ciascuna delle tre prove. 
  5. La Commissione esaminatrice, a maggioranza, puo'  attribuire  un
bonus, per un massimo di 5 punti, ai candidati che abbiano conseguito
al termine delle tre prove un risultato complessivo non  inferiore  a
85 punti. Ai fini dell'attribuzione del bonus, la Commissione  terra'
in  considerazione  anche  la  valutazione  complessiva   operata   a
conclusione delle attivita' formative ai sensi del  precedente  comma
2. 
  6. La Commissione esaminatrice, all'unanimita', puo' attribuire  la
lode ai candidati che abbiano  conseguito  il  massimo  punteggio  al
termine di ciascuna delle tre prove di verifica finale e che si siano
dimostrati particolarmente meritevoli. 
  7.   L'art.   6   del   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali del 7 settembre 2011 e' soppresso. 
  8. Le commissioni di esame per la verifica finale delle  competenze
acquisite dagli  allievi  che  hanno  frequentato  i  percorsi  delle
Fondazioni I.T.S. vengono cosi' costituite: 
    a) un rappresentante dell'Universita', con funzioni di Presidente
della commissione d'esame, designato dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  La  designazione  e'  effettuata  dal  MIUR  anche  sulla  base  di
nominativi indicati dalle  Fondazioni  I.T.S.  secondo  le  modalita'
appresso descritte, tra i docenti universitari, di ruolo ordinario  o
straordinario, associati o fuori ruolo, o tra i ricercatori dei corsi
di laurea a carattere scientifico e tecnologico coerenti  con  l'area
tecnologica di riferimento dell'I.T.S., che non siano stati coinvolti
nella progettazione o realizzazione o docenza di alcun percorso della
Fondazione I.T.S. 
  Ai  fini  della  designazione  di  cui  al  comma  precedente,   la
Fondazione fara' pervenire, entro sessanta giorni  prima  dell'inizio
delle prove d'esame, una  rosa  di  tre  nominativi  di  cui  abbiano
richiesto ed ottenuto la disponibilita'  all'incarico,  corredata  di
curriculum vitae. 
    b)  un  rappresentante  della  scuola,  designato  dal  dirigente
scolastico dell'Istituto tecnico o professionale ente di  riferimento
dell'I.T.S.,   individuato    tra    i    docenti    di    discipline
tecnico-professionali in servizio a tempo indeterminato. 
    c) un esperto  della  formazione  professionale  designato  dalla
Regione. 
    d) due esperti  del  mondo  del  lavoro  designati  dal  Comitato
Tecnico Scientifico dell'I.T.S.: 
      il primo, che abbia svolto funzioni di  docenza/tutoraggio  nel
percorso dell'I.T.S., con almeno  cinque  anni  di  esperienza  nelle
imprese dell'area tecnologica e dell'ambito ai quali si riferisce  il
percorso stesso, impegnate nella  realizzazione  delle  attivita'  di
tirocinio; 
      il secondo individuato nell'ambito  dell'area  professionale  o
del settore imprenditoriale di riferimento dell'I.T.S.  che  non  sia
stato coinvolto nella progettazione  o  realizzazione  o  docenza  di
alcun percorso della Fondazione I.T.S.. 
  9. La Commissione d'esame viene costituita dal dirigente scolastico
dell'Istituto tecnico  o  professionale  ente  di  riferimento  della
Fondazione I.T.S.. 
  10.  L'allegato  D)  del  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  del  Ministro  dello  sviluppo
economico e del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 febbraio
2013 e' soppresso. 
  11. Le competenze in esito  ai  percorsi  I.T.S.  della  durata  di
quattro semestri sono riferibili al  V  livello  del  Quadro  Europeo
delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF). 
  Le competenze in esito ai  percorsi  I.T.S.  della  durata  di  sei
semestri sono riferibili al  VI  livello  del  Quadro  Europeo  delle
qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF). 
  12.  Il  Comitato  Tecnico  Scientifico  dell'I.T.S.  rilascia,  su
richiesta dell'allievo, la certificazione delle competenze acquisite,
anche in caso di mancato completamento del percorso  formativo  o  in
caso di mancato  superamento  delle  prove  di  verifica  finale.  Si
richiama quanto previsto, ai sensi e per  gli  effetti,  dal  decreto
legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013. 
  Analoga certificazione viene altresi' rilasciata, su richiesta  sia
degli allievi sia di coloro che abbiano gia' conseguito  il  diploma,
dalle imprese ove e' stato effettuato il tirocinio. 
  13. Si osservano  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  esami
conclusivi  del  secondo  ciclo  di  istruzione  circa  l'obbligo  di
versamento della tassa per sostenere gli esami e per  il  ritiro  del
diploma.