Art. 2 Soggetti pubblici soci fondatori degli I.T.S. La partecipazione dei soggetti pubblici in qualita' di soci fondatori delle Fondazioni di partecipazione I.T.S. e le loro attivita' possono avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci, fermo restando il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.