Art. 2 
 
 
            Soggetti pubblici soci fondatori degli I.T.S. 
 
  La  partecipazione  dei  soggetti  pubblici  in  qualita'  di  soci
fondatori  delle  Fondazioni  di  partecipazione  I.T.S.  e  le  loro
attivita' possono avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a
carico dei propri bilanci, fermo restando  il  limite  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente.