Art. 3 
 
 
             Riconoscimento della personalita' giuridica 
 
  Le Fondazioni I.T.S., ai fini del riconoscimento della personalita'
giuridica ai sensi dell'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, determinato dall'iscrizione  nel
registro delle persone giuridiche  istituito  presso  le  prefetture,
debbono essere  dotate  di  un  patrimonio,  uniforme  per  tutto  il
territorio nazionale,  non  inferiore  a  50.000  euro  e,  comunque,
preveda tra gli obiettivi indicati nello Statuto quello di  garantire
e assicurare la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi.