Art. 3 Riconoscimento della personalita' giuridica Le Fondazioni I.T.S., ai fini del riconoscimento della personalita' giuridica ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture, debbono essere dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e, comunque, preveda tra gli obiettivi indicati nello Statuto quello di garantire e assicurare la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi.