Art. 5 Commissione nazionale per il coordinamento dell'offerta formativa degli I.T.S. 1. Con decreto del direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e' costituita la commissione nazionale per il coordinamento dell'offerta formativa. Detta commissione, composta da esperti del MIUR, MISE, MLPS, MEF, EE.LL. Regioni, Parti Sociali in un numero complessivo non superiore a quindici/venti membri, avra' i seguenti compiti: favorisce i processi di coordinamento dell'offerta formativa degli I.T.S. con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico a supporto della programmazione regionale; elabora un rapporto di monitoraggio e valutazione dei piani territoriali di intervento ai sensi dell'art. 14, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; promuove, di norma ogni tre anni, l'aggiornamento delle aree tecnologiche, degli ambiti e delle figure nazionali di riferimento dell'I.T.S., e la proposta di standard nazionali di riferimento in ordine alle caratteristiche dei percorsi formativi; promuove lo sviluppo ed il consolidamento del sistema della formazione terziaria non universitaria; promuove azioni per l'implementazione di modelli organizzativi che, anche attraverso i poli tecnico professionali, favoriscano l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico scientifica. Per lo svolgimento delle suddette attivita', la commissione si dota nella prima seduta di un regolamento ed opera con il supporto tecnico dell' INDIRE e dell'ISFOL. La commissione nazionale puo' avvalersi, quando necessario, dell'apporto di ulteriori esperti. Ai componenti della commissione nazionale, ivi compresi gli esperti, per il coordinamento dell'offerta formativa degli I.T.S. non sono dovuti compensi, emolumenti o altre indennita'. 2. Con riferimento alle linee nazionali di indirizzo di cui al precedente comma, ed al fine di soddisfare il fabbisogno formativo in una determinata filiera produttiva territoriale, gli I.T.S. possono attivare, sulla base degli indirizzi della programmazione regionale, percorsi formativi finalizzati al rilascio del diploma di tecnico superiore riferiti alle figure nazionali comprese nelle aree tecnologiche definite a livello nazionale, sempreche' strettamente correlati a documentate esigenze della filiera produttiva di riferimento dell'I.T.S. stesso. 3. Le Fondazioni I.T.S. regolarmente costituite entro la data del 16 luglio 2015, dotate di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro, possono attivare nel territorio altri percorsi di formazione, nell'ambito delle attivita' strumentali, accessorie e connesse di cui all'art. 3, allegato b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, anche in filiere diverse da quella di riferimento, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione nazionale e regionale. 4. Le previsioni del presente articolo si applicano nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.