Art. 5 
 
 
             Commissione nazionale per il coordinamento 
                 dell'offerta formativa degli I.T.S. 
 
  1.  Con  decreto  del  direttore  generale  per   gli   ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale  di  istruzione  e'
costituita la commissione nazionale per il coordinamento dell'offerta
formativa. 
  Detta commissione, composta da esperti del MIUR, MISE,  MLPS,  MEF,
EE.LL. Regioni, Parti Sociali in un numero complessivo non  superiore
a quindici/venti membri, avra' i seguenti compiti: 
    favorisce i  processi  di  coordinamento  dell'offerta  formativa
degli I.T.S. con  riferimento  agli  indirizzi  della  programmazione
nazionale  in  materia  di  sviluppo  economico  a   supporto   della
programmazione regionale; 
    elabora un rapporto  di  monitoraggio  e  valutazione  dei  piani
territoriali di intervento ai sensi dell'art. 14, comma 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; 
    promuove, di norma ogni  tre  anni,  l'aggiornamento  delle  aree
tecnologiche, degli ambiti e delle figure  nazionali  di  riferimento
dell'I.T.S., e la proposta di standard nazionali  di  riferimento  in
ordine alle caratteristiche dei percorsi formativi; 
    promuove lo sviluppo  ed  il  consolidamento  del  sistema  della
formazione terziaria non universitaria; 
    promuove azioni per l'implementazione  di  modelli  organizzativi
che, anche  attraverso  i  poli  tecnico  professionali,  favoriscano
l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e  lavoro  per
la diffusione della cultura tecnico scientifica. 
  Per lo svolgimento delle suddette attivita', la commissione si dota
nella prima seduta di un regolamento ed opera con il supporto tecnico
dell' INDIRE e dell'ISFOL. 
  La  commissione  nazionale  puo'  avvalersi,   quando   necessario,
dell'apporto di ulteriori esperti. 
  Ai  componenti  della  commissione  nazionale,  ivi  compresi   gli
esperti, per il coordinamento dell'offerta formativa degli I.T.S. non
sono dovuti compensi, emolumenti o altre indennita'. 
  2. Con riferimento alle linee nazionali  di  indirizzo  di  cui  al
precedente comma, ed al fine di soddisfare il fabbisogno formativo in
una determinata filiera produttiva territoriale, gli  I.T.S.  possono
attivare, sulla base degli indirizzi della programmazione  regionale,
percorsi formativi finalizzati al rilascio  del  diploma  di  tecnico
superiore  riferiti  alle  figure  nazionali  comprese   nelle   aree
tecnologiche definite a livello  nazionale,  sempreche'  strettamente
correlati  a  documentate  esigenze  della  filiera   produttiva   di
riferimento dell'I.T.S. stesso. 
  3. Le Fondazioni I.T.S. regolarmente costituite entro la  data  del
16 luglio 2015, dotate di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro,
possono  attivare  nel  territorio  altri  percorsi  di   formazione,
nell'ambito delle attivita' strumentali, accessorie e connesse di cui
all'art. 3, allegato b) del decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri del 25 gennaio 2008, anche in filiere diverse da  quella  di
riferimento, fermo restando il rispetto dell'iter  di  autorizzazione
nazionale e regionale. 
  4. Le previsioni del presente  articolo  si  applicano  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente.