Art. 9 Disposizioni finali 1. L'importo delle rette di frequenza per gli studenti dei percorsi I.T.S. e' determinato dalle singole Fondazioni nel limite massimo dato dalla differenza delle unita' di costo standard previste, nelle more dell'attuazione dell'art. 4 delle presenti Linee guida, dal punto 3 dell'allegato C) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, e l'ammontare dei finanziamenti pubblici assegnati alla Fondazione stessa per la realizzazione delle medesime attivita' formative. 2. Le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione autonoma della Valle D'Aosta provvedono all'attuazione delle presenti Linee guida nell'ambito delle competenze spettanti ai sensi dello Statuto Speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai relativi ordinamenti. 3. Ai sensi della legge n. 40 del 2 aprile 2007 e' del D.I. 7 febbraio 2013 gli Istituti Tecnici Superiori sono previsti tra gli standard minimi per la costituzione dei poli tecnico professionali. Nell'ambito dei poli tecnico professionali, programmati dalle Regioni con la finalita' di promuovere la interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva, gli I.T.S. favoriscono l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per diffondere la cultura tecnica e scientifica. 4. Per quanto non integrato/modificato dal presente provvedimento si fa riferimento alla disciplina vigente in materia. Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 settembre 2016 Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Giannini Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4322