Art. 2 
 
Commissione  d'esame  per   il   conseguimento   delle   abilitazioni
  professionali di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina 
 
  1. I programmi d'esame delle prove di verifica  finale  di  cui  al
comma 1 dell'art. 1, come unificate ai sensi del  medesimo  articolo,
sono  integrati,  senza  ulteriori  oneri  a  carico  della   finanza
pubblica,  con  i  programmi  d'esame  per  il  conseguimento   delle
abilitazioni professionali rispettivamente di Ufficiale di coperta  e
di Ufficiale di macchina, come stabiliti dalla normativa vigente,  di
competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti. 
  2. Alle prove di verifica di cui al comma 1 del  presente  articolo
sono ammessi gli allievi dei percorsi formativi degli I.T.S.  che  li
abbiano frequentati per almeno il 90% della loro durata complessiva e
che siano in possesso dei requisiti previsti nelle norme emanate  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'ammissione  agli
esami per il conseguimento  delle  abilitazioni  per  l'Ufficiale  di
coperta e per l'Ufficiale di macchina: 
    abbiano conseguito gli attestati di addestramento obbligatori, di
cui al decreto legislativo 71/2015; 
    abbiano completato il  periodo  di  navigazione  richiesto  dalla
normativa vigente ai fini del conseguimento delle abilitazioni di cui
al comma 1 del presente articolo; 
    siano stati valutati con esito positivo dai docenti dei  percorsi
medesimi; 
    siano in possesso della navigazione  richiesta,  certificata  dal
Comandante della nave  nel  libretto  di  addestramento  per  allievi
ufficiali  approvato  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, anche sulla  base  della  valutazione  operata  dal  tutor
aziendale di bordo a conclusione delle attivita' formative. 
  3. La Commissione d'esame e' disciplinata dalla  normativa  vigente
in  materia  di  competenza  del  Ministero  delle  infrastrutture  e
trasporti. Nelle sessioni di esame unificate la Commissione di  esame
viene integrata da un esperto del  mondo  del  lavoro  designato  dal
Comitato Tecnico Scientifico dell'I.T.S., che abbia  svolto  funzioni
di docenza e/o tutoraggio nel percorso dell'I.T.S., con almeno cinque
anni di esperienza nelle imprese dell'area tecnologica e  dell'ambito
al  quale  si  riferisce  il   percorso   stesso,   impegnato   nella
realizzazione delle  attivita'  di  tirocinio  ed  un  esperto  della
formazione professionale designato dalla Regione. 
  4. Al termine delle  prove  d'esame,  e  previo  superamento  delle
stesse,  viene  rilasciato  il  diploma  di   tecnico   superiore   e
l'attestato  di   superamento   dell'esame   per   il   conseguimento
dell'abilitazione professionale di Ufficiale di coperta  o  Ufficiale
di macchina, ai fini  del  rilascio  da  parte  del  Ministero  delle
infrastrutture e trasporti del certificato di competenza. 
  5. La struttura delle prove di verifica finale di cui  al  comma  1
sara'  definita,  entro  trenta  giorni  dal  presente  decreto,  con
provvedimento congiunto del Ministero dell'istruzione  universita'  e
ricerca e del Ministero delle infrastrutture e trasporti, al fine  di
uniformare, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, le
modalita'  di  espletamento  delle  stesse  su  tutto  il  territorio
nazionale. 
  6. Si osservano le disposizioni vigenti in materia di  esami  circa
l'obbligo di versamento delle tasse per sostenere l'esame  e  per  il
ritiro del diploma I.T.S. e del certificato di competenza.