Art. 2 Commissione d'esame per il conseguimento delle abilitazioni professionali di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina 1. I programmi d'esame delle prove di verifica finale di cui al comma 1 dell'art. 1, come unificate ai sensi del medesimo articolo, sono integrati, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, con i programmi d'esame per il conseguimento delle abilitazioni professionali rispettivamente di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina, come stabiliti dalla normativa vigente, di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti. 2. Alle prove di verifica di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi gli allievi dei percorsi formativi degli I.T.S. che li abbiano frequentati per almeno il 90% della loro durata complessiva e che siano in possesso dei requisiti previsti nelle norme emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni per l'Ufficiale di coperta e per l'Ufficiale di macchina: abbiano conseguito gli attestati di addestramento obbligatori, di cui al decreto legislativo 71/2015; abbiano completato il periodo di navigazione richiesto dalla normativa vigente ai fini del conseguimento delle abilitazioni di cui al comma 1 del presente articolo; siano stati valutati con esito positivo dai docenti dei percorsi medesimi; siano in possesso della navigazione richiesta, certificata dal Comandante della nave nel libretto di addestramento per allievi ufficiali approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche sulla base della valutazione operata dal tutor aziendale di bordo a conclusione delle attivita' formative. 3. La Commissione d'esame e' disciplinata dalla normativa vigente in materia di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Nelle sessioni di esame unificate la Commissione di esame viene integrata da un esperto del mondo del lavoro designato dal Comitato Tecnico Scientifico dell'I.T.S., che abbia svolto funzioni di docenza e/o tutoraggio nel percorso dell'I.T.S., con almeno cinque anni di esperienza nelle imprese dell'area tecnologica e dell'ambito al quale si riferisce il percorso stesso, impegnato nella realizzazione delle attivita' di tirocinio ed un esperto della formazione professionale designato dalla Regione. 4. Al termine delle prove d'esame, e previo superamento delle stesse, viene rilasciato il diploma di tecnico superiore e l'attestato di superamento dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione professionale di Ufficiale di coperta o Ufficiale di macchina, ai fini del rilascio da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti del certificato di competenza. 5. La struttura delle prove di verifica finale di cui al comma 1 sara' definita, entro trenta giorni dal presente decreto, con provvedimento congiunto del Ministero dell'istruzione universita' e ricerca e del Ministero delle infrastrutture e trasporti, al fine di uniformare, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, le modalita' di espletamento delle stesse su tutto il territorio nazionale. 6. Si osservano le disposizioni vigenti in materia di esami circa l'obbligo di versamento delle tasse per sostenere l'esame e per il ritiro del diploma I.T.S. e del certificato di competenza.