IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
 IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri»   e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni  pubbliche»  e  successive   modificazioni   ed,   in
particolare, l'art. 16 che disciplina le funzioni  dei  dirigenti  di
uffici dirigenziali generali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre  2010,  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 14 aprile 1975, n.  103,  recante  «Nuove  norme  in
materia  di  diffusione  radiofonica  e  televisiva»   e   successive
modificazioni ed, in particolare, gli  articoli  19  e  20  che,  nel
disciplinare,  rispettivamente,  le  prestazioni  cui  e'  tenuta  la
societa' concessionaria nonche' i corrispettivi dovuti alla  societa'
stessa per gli adempimenti di cui al citato art.  19  prevedono,  tra
l'altro, che «la societa' concessionaria»  effettui,  sulla  base  di
«convenzioni   aggiuntive   da   stipularsi   con    le    competenti
amministrazioni dello Stato»,  «programmi  televisivi  e  radiofonici
destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per  la
diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana  nel
mondo ...»; 
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in
materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della  RAI,  nonche'
delega  al  Governo  per   l'emanazione   del   testo   unico   della
Radiotelevisione; 
  Visto  il  testo  unico  dei  servizi  di   media   audiovisivi   e
radiofonici, di seguito denominato anche come «testo unico»,  emanato
con  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177  e   successive
modificazioni,  che   ha   rinnovato   le   competenze   in   materia
radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
  Visto, in particolare, l'art. 7 del  sopracitato  testo  unico  che
specifica che l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce
un servizio  di  interesse  generale  e  che  consente,  inoltre,  la
possibilita', per la societa' concessionaria  del  servizio  pubblico
radiotelevisivo di stipulare contratti o  convenzioni  a  prestazioni
corrispettive con pubbliche amministrazioni; 
  Visto il Contratto nazionale  di  servizio  pubblico,  relativo  al
triennio 2010-2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra  citato
testo unico tra il Ministero dello sviluppo  economico  e  la  RAI  e
approvato con decreto del Ministro dello sviluppo  economico  del  27
aprile  2011  ed  in  particolare  l'art.  14  recante  «Offerta  per
l'estero»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220, recante «Riforma della RAI
e del servizio pubblico radiotelevisivo»; 
  Visto l'art. 49-ter  del  suddetto  testo  unico,  come  modificato
dall'art. 216, comma 24 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
50, recante «Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di  concessione,  sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei   servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in  materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture»,  che
esclude dalla disciplina del predetto Codice dei contratti pubblici i
contratti  stipulati  dalla  RAI   e   dalle   societa'   interamente
partecipate  dalla  medesima,  aventi  per  oggetto  l'acquisto,   lo
sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di
programmi radiotelevisivi  e  di  opere  audiovisive  e  le  relative
acquisizioni di tempo di trasmissione; 
  Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria,  la  RAI  e  Rai  World
S.p.a.  per  l'offerta  televisiva  e  multimediale   per   l'estero,
stipulata in data 31 dicembre  2012  ed  approvata  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il  Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il
Ministro dello sviluppo economico in  data  4  novembre  2013  e,  in
particolare, l'art. 11, comma  2,  che  prevede  la  possibilita'  di
rinnovare  la  predetta  convenzione  alle  medesime   condizioni   e
modalita' fino  al  6  maggio  2016,  non  oltre  la  scadenza  della
concessione del servizio pubblico radiotelevisivo prevista  dall'art.
49 del predetto testo unico pro-tempore; 
  Considerato che, come comunicato con note del 31  luglio  2014,  n.
prot. Rai Com /AD/3855/P e RAI/ALS/D/0011161, il ramo d'azienda della
RAI denominato «area commerciale» e' stato conferito,  con  efficacia
30 giugno 2014, a Rai Com S.p.a. (di  seguito  «Rai  Com»),  societa'
soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della stessa RAI,
e che sono stati trasferiti a Rai Com tutti  i  contratti,  attivi  e
passivi, debiti e crediti, precedentemente  di  pertinenza  dell'area
commerciale; 
  Premesso che Rai Com agisce in  qualita'  di  mandataria  esclusiva
senza rappresentanza della RAI nella definizione, stipula e  gestione
di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni, centrali
e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi  ad
oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale
ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi  inclusi  i
contratti quadro e/o convenzioni derivanti da  obblighi  e/o  impegni
previsti nel Contratto di servizio tra la RAI ed il  Ministero  dello
sviluppo economico ed ha pertanto titolo per  stipulare  il  presente
accordo; 
  Considerato che, con scambio di note della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  del  18
dicembre 2015, prot. n. DIE 0016948 e di  Rai  Com  del  23  dicembre
2015, prot. n.  Rai  Com  AD  11667,  si  e'  proceduto,  sulla  base
dell'art. 11, comma 2, della convenzione per l'estero  sopra  citata,
all'estensione  di  detta  convenzione,  alle  stesse  condizioni   e
modalita', fino al 6 maggio 2016,  fissando  il  corrispettivo,  pari
alla frazione dell'importo annuo del corrispettivo calcolata  per  il
periodo di vigenza dell'estensione, in € 2.435.616,43; 
  Visto l'art. 49, comma 1 del suddetto testo unico, come  modificato
dall'art. 216, comma 24 del  citato  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, che estende la durata dell'affidamento  alla  RAI  della
concessione del servizio pubblico radiotelevisivo fino alla data  del
31 ottobre 2016; 
  Considerata la necessita' di assicurare la continuita' del servizio
pubblico radiotelevisivo dalla data del  7  maggio  2016,  fino  alla
sopra citata data del 31 ottobre 2016, non oltre  la  scadenza  della
concessione  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo,  prevista  dal
predetto art. 49 del testo unico, proseguendo nell'affidamento a RAI,
attuale concessionaria, per il tramite della societa'  controllata  e
mandataria Rai Com della convenzione sopra citata; 
  Considerato, pertanto, che sulla base di quanto esposto,  e'  stato
stipulato, in data 6 maggio 2016, un nuovo atto convenzionale tra  la
Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   -   Dipartimento   per
l'informazione e l'editoria e Rai Com, per la trasmissione,  fino  al
31 ottobre 2016, dei programmi televisivi sopra indicati alle  stesse
condizioni e modalita', ricalibrate sulla frazione dell'importo annuo
del corrispettivo calcolata per il periodo di vigenza della  presente
convenzione, per un importo di € 3.413.699,12, comprensivo di IVA; 
  Considerato che la RAI, in  quanto  societa'  concessionaria  dello
Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della
predetta normativa, e' tenuta alle prestazioni oggetto  della  citata
convenzione e riconosce come tratto  distintivo  della  missione  del
servizio   pubblico   la   qualita'   dell'offerta   radiotelevisiva,
impegnandosi affinche' tale obiettivo sia perseguito anche nei generi
a piu' ampia diffusione; 
  Visto il verbale  in  data  16  novembre  2015,  con  il  quale  la
Commissione permanente di monitoraggio, istituita ai sensi  dell'art.
5  della  sopra  citata  convenzione  per  l'estero,  ha  preso  atto
dell'attivita' svolta dalla RAI in merito agli obblighi convenzionali
nell'anno 2014; 
  Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24  novembre  2006,  n.
286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui
agli articoli 19 e 20 della  legge  14  aprile  1975,  n.  103,  sono
approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  delle
comunicazioni e, limitatamente alle  convenzioni  aggiuntive  di  cui
all'art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il  Ministro  degli
affari esteri»; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  28
febbraio 2014 con  il  quale  l'on.  Luca  Lotti  e'  stato  nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2014 registrato alla Corte dei conti in data 8 maggio 2014,
n. 1209, con cui al Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  on.  Luca  Lotti,  sono  state  delegate  le
funzioni spettanti  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in
materia di informazione, comunicazione ed editoria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvata, ai sensi degli articoli 19 e  20  della  legge  14
aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l'annessa convenzione
stipulata, in data 6 maggio 2016 tra la Presidenza del Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  e  Rai  Com
S.p.a. per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero. 
  2. Ai sensi del punto 131  dell'allegato  alla  legge  24  novembre
2006, n. 286, i relativi impegni di spesa sono  assunti  con  decreti
dirigenziali. 
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso,  per   gli   adempimenti   di
competenza,  all'Ufficio  del  bilancio  e  per   il   riscontro   di
regolarita' amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 27 ottobre 2016 
 
                          p. Il Presidente 
                     il Sottosegretario di Stato 
             alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
                                Lotti 
 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                 e della cooperazione internazionale 
                          Gentiloni Silveri 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                               Calenda 
 

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 3240