IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante Ordinamento giudiziario, ed in particolare la annessa tabella A; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 19, che disciplina lo stato di disoccupazione; Visto l'art. 1, commi 414, 415 e 416 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016); Visto in particolare il comma 414 del predetto art. 1 della legge di stabilita' 2016, che istituisce in via sperimentale per gli anni 2016 e 2017, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con dotazione di 250.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per l'anno 2017, il Fondo di solidarieta' a tutela del coniuge in stato di bisogno; Visto altresi' il comma 415, che prevede, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 414, che il coniuge in stato di bisogno che non e' in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'art. 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, puo' rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo; che il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l'ammissibilita' dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente; che il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate; che, quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile; che il procedimento introdotto con la presentazione dell'istanza di cui al primo periodo non e' soggetto al pagamento del contributo unificato; Visto il comma 416, che stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione della norma primaria istitutiva del Fondo, con particolare riguardo all'individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, alle modalita' per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); Decreta: Art. 1 Definizioni e oggetto 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «legge», la legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) «Ministero», il Ministero della giustizia; a) «Fondo», il Fondo di solidarieta' a tutela del coniuge in stato di bisogno istituito, presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 1, comma 414, della legge; b) «richiedente», il coniuge separato in stato di bisogno con il quale convivono figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave che non abbia ricevuto l'assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3; c) «ISEE »: l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; d) «ISEE corrente»: l'indicatore di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; e) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, utilizzata per l'accesso al beneficio. 2. Il presente decreto individua i tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, stabilisce le modalita' per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al predetto Fondo delle somme recuperate dal Ministero nei confronti del coniuge inadempiente.