Art. 2 Sperimentazione 1. Per gli anni 2016 e 2017, la sperimentazione del procedimento per la corresponsione delle somme ai richiedenti e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate e' avviata, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i tribunali che hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle corti di appello indicati nella tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 2. I tribunali di cui al comma 1 ricevono le istanze di accesso al Fondo da parte dei richiedenti che risiedono in uno dei comuni del distretto. 3. Il Ministero, dalla data di cui al comma 1, attiva il monitoraggio degli esiti delle sperimentazione e, tre mesi prima della scadenza del biennio di cui al comma 1, il Ministro della giustizia informa le Camere sui risultati del monitoraggio.