Art. 2 
 
 
                           Sperimentazione 
 
  1. Per gli anni 2016 e 2017, la  sperimentazione  del  procedimento
per  la  corresponsione  delle  somme  ai  richiedenti   e   per   la
riassegnazione al Fondo delle somme recuperate e' avviata, dalla data
di entrata in vigore del presente decreto,  presso  i  tribunali  che
hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle  corti  di  appello
indicati nella tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12. 
  2. I tribunali di cui al comma 1 ricevono le istanze di accesso  al
Fondo da parte dei richiedenti che risiedono in uno  dei  comuni  del
distretto. 
  3.  Il  Ministero,  dalla  data  di  cui  al  comma  1,  attiva  il
monitoraggio degli esiti delle  sperimentazione  e,  tre  mesi  prima
della scadenza del biennio di cui  al  comma  1,  il  Ministro  della
giustizia informa le Camere sui risultati del monitoraggio.