Art. 3 Istanza di accesso al Fondo 1. L'istanza di accesso al Fondo e' depositata nella cancelleria del tribunale individuato a norma dell'art. 2, comma 1. L'istanza e' redatta in conformita' al modulo (FORM), disponibile, dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, in un'area dedicata denominata «Fondo di solidarieta' a tutela del coniuge in stato di bisogno» del sito internet del Ministero (www.giustizia.it). 2. L'istanza di cui al comma 1 deve in ogni caso contenere, a pena di inammissibilita' e con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni: a) le generalita' e i dati anagrafici del richiedente; b) il codice fiscale; c) l'indicazione degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale; d) l'indicazione della misura dell'inadempimento del coniuge tenuto a versare l'assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso e' maturato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge; e) l'indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l'indicazione che il datore dei lavoro si e' reso inadempiente all'obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell'art. 156, sesto comma, del codice civile; f) l'indicazione che il valore dell'indicatore ISEE o dell'ISEE corrente in corso di validita' e' inferiore o uguale a euro 3.000; g) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all'istanza; h) la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, senza la necessita' della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del medesimo decreto; in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni. 3. Quando dalla DSU ovvero dalla dichiarazione dei redditi risulta che tra i redditi percepiti nel secondo anno solare precedente alla presentazione della stessa vi sono assegni di mantenimento dovuti dal coniuge e non percepiti in tutto o in parte, gli importi relativi devono essere indicati separatamente nell'istanza ai fini della detrazione degli stessi per la determinazione dell'ISEE o dell'ISEE corrente. 4. All'istanza deve essere allegata a pena di inammissibilita': a) copia del documento di identita' del richiedente; b) copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente; c) visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l'impossidenza di beni immobili; d) l'originale del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell'art. 476, primo comma, del codice di procedura civile. 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 415, della legge il procedimento amministrativo di cui al presente articolo non e' assoggettato al pagamento del contributo unificato.