Art. 4 Trasmissione dell'istanza al Fondo 1. Il presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza ne valuta l'ammissibilita' a norma dell'art. 3. Quando ritiene l'istanza ammissibile la trasmette al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia presso cui e' istituito il Fondo ai fini della corresponsione della somma richiesta nei limiti di cui all'art. 5, commi 2 e 3. Quando ritiene inammissibile l'istanza, la trasmette al Fondo indicandone le ragioni. Quando la documentazione allegata a norma dell'art. 3, comma 4, lettera d), comprende l'originale del titolo, il cancelliere trasmette al Fondo una copia conforme dello stesso titolo da lui formata. Il Fondo, sulla base del provvedimento adottato dal presidente del tribunale a norma del comma 1, accoglie o rigetta l'istanza e provvede alla liquidazione delle istanze accolte secondo quanto previsto dall'art. 5 e nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al Fondo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2016 ed euro 500.000 per l'anno 2017.