Art. 4 
 
 
                 Trasmissione dell'istanza al Fondo 
 
  1. Il presidente del tribunale, o un giudice da lui  delegato,  nei
trenta  giorni  successivi  al  deposito   dell'istanza   ne   valuta
l'ammissibilita'  a  norma  dell'art.  3.  Quando  ritiene  l'istanza
ammissibile la trasmette al Dipartimento per gli affari di  giustizia
del Ministero della giustizia presso cui e'  istituito  il  Fondo  ai
fini della corresponsione della somma richiesta  nei  limiti  di  cui
all'art. 5, commi 2 e 3. Quando ritiene inammissibile  l'istanza,  la
trasmette al Fondo indicandone le ragioni. Quando  la  documentazione
allegata  a  norma  dell'art.  3,  comma  4,  lettera  d),  comprende
l'originale del titolo, il cancelliere trasmette al Fondo  una  copia
conforme dello stesso titolo da lui formata. 
  Il Fondo, sulla base del provvedimento adottato dal presidente  del
tribunale a norma  del  comma  1,  accoglie  o  rigetta  l'istanza  e
provvede alla  liquidazione  delle  istanze  accolte  secondo  quanto
previsto dall'art. 5  e  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  in
dotazione al Fondo, pari ad euro 250.000  per  l'anno  2016  ed  euro
500.000 per l'anno 2017.