Art. 5 Liquidazione delle istanze accolte 1. La dotazione annuale assegnata al Fondo a norma dell'art. 1, comma 414, della legge e' ripartita e imputata a ciascun trimestre. 2. Il Fondo, alla scadenza di ciascun trimestre dalla data di pubblicazione del presente decreto, distribuisce agli aventi diritto le cui istanze sono trasmesse al Fondo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, nel corso del medesimo trimestre e secondo criteri di proporzionalita', le risorse imputate al medesimo trimestre a norma del comma 1. 3. Le somme non utilizzate nel corso di un trimestre incrementano le disponibilita' del trimestre successivo nell'ambito dello stesso esercizio finanziario. 4. In ogni caso, all'avente diritto non puo' essere corrisposta, in relazione a ciascun rateo mensile dell'assegno di mantenimento, una somma eccedente la misura massima mensile dell'assegno sociale.