Art. 6 
 
 
                 Revoca del provvedimento del Fondo 
 
  1. Il provvedimento con cui  il  Dipartimento  per  gli  affari  di
giustizia del Ministero della giustizia presso cui  e'  istituito  il
Fondo accoglie l'istanza del richiedente a norma dell'art.  4,  comma
2, e' revocato nel caso venga accertata l'insussistenza dei requisiti
soggettivi ed oggettivi di cui al presente decreto, ovvero  nel  caso
la documentazione presentata ai sensi dell'art. 3  contenga  elementi
non veritieri o sia incompleta  rispetto  a  quella  richiesta.  Sono
fatte salve le eventuali  conseguenze  di  legge  civile,  penale  ed
amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero  delle  somme
indebitamente erogate. Le somme erogate  in  forza  di  provvedimento
oggetto di revoca a norma del presente articolo sono  recuperate  con
le modalita' previste dall'art. 7.