Art. 6 Revoca del provvedimento del Fondo 1. Il provvedimento con cui il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia presso cui e' istituito il Fondo accoglie l'istanza del richiedente a norma dell'art. 4, comma 2, e' revocato nel caso venga accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al presente decreto, ovvero nel caso la documentazione presentata ai sensi dell'art. 3 contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero delle somme indebitamente erogate. Le somme erogate in forza di provvedimento oggetto di revoca a norma del presente articolo sono recuperate con le modalita' previste dall'art. 7.