Art. 7 
 
 
           Recupero delle somme e alimentazione del Fondo 
 
  1. Entro trenta giorni dalla distribuzione delle risorse imputate a
ciascun trimestre a norma dell'art. 5, comma 2, il  Dipartimento  per
gli affari di giustizia del Ministero della giustizia presso  cui  e'
istituito il Fondo intima al coniuge inadempiente  di  provvedere  al
versamento,  al  capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello   Stato
indicato al comma 4, della somma  erogata  entro  il  termine  di  10
giorni dall'intimazione e secondo le modalita' nella stessa indicate. 
  2. Il coniuge, che, ricevuta l'intimazione,  provvede  nel  termine
previsto  al  versamento,  trasmette  al  Fondo  entro  5  giorni  la
quietanza o attestazione del pagamento. 
  3. Quando il coniuge inadempiente non provvede a norma del comma 2,
il  Ministero,  in  presenza  di  fondati  indici   di   solvibilita'
patrimoniale del debitore, promuove,  surrogandosi  nei  diritti  del
coniuge che ha beneficiato dell'erogazione a  norma  dell'art.  1203,
primo comma, n. 3),  del  codice  civile,  azione  esecutiva  per  il
recupero delle somme erogate a norma dell'art. 5 in forza del  titolo
di cui all'art. 3, comma 4, lettera d). 
  4. Le somme recuperate, da versare all'entrata del  bilancio  dello
Stato sul capitolo n. 2413, art. 19,  denominato  «Entrate  derivanti
dal recupero delle somme anticipate dal Ministero della giustizia  al
coniuge in stato di bisogno, ai sensi dell'art. 1, comma  415,  della
legge  n.  208  del  2015,  da  riassegnare  ad  apposito  fondo   di
solidarieta' istituito ai sensi del comma 414 del medesimo  art.  1»,
saranno riassegnate con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, su proposta  del  Ministro  della  giustizia,  al  Fondo  di
solidarieta' per il coniuge in stato di bisogno iscritto nello  stato
di previsione del Ministero della giustizia -  Dipartimento  per  gli
affari di giustizia U.d.V. 1.2 - Cap. 1385. 
  5. Il Ministero della  giustizia  provvede  al  monitoraggio  delle
disponibilita' annuali del Fondo al fine della  determinazione  delle
quote  da  ripartire  agli  aventi  diritto  secondo  i  criteri   di
proporzionalita' indicati all'art. 5, comma 2.