Art. 7 Recupero delle somme e alimentazione del Fondo 1. Entro trenta giorni dalla distribuzione delle risorse imputate a ciascun trimestre a norma dell'art. 5, comma 2, il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia presso cui e' istituito il Fondo intima al coniuge inadempiente di provvedere al versamento, al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato indicato al comma 4, della somma erogata entro il termine di 10 giorni dall'intimazione e secondo le modalita' nella stessa indicate. 2. Il coniuge, che, ricevuta l'intimazione, provvede nel termine previsto al versamento, trasmette al Fondo entro 5 giorni la quietanza o attestazione del pagamento. 3. Quando il coniuge inadempiente non provvede a norma del comma 2, il Ministero, in presenza di fondati indici di solvibilita' patrimoniale del debitore, promuove, surrogandosi nei diritti del coniuge che ha beneficiato dell'erogazione a norma dell'art. 1203, primo comma, n. 3), del codice civile, azione esecutiva per il recupero delle somme erogate a norma dell'art. 5 in forza del titolo di cui all'art. 3, comma 4, lettera d). 4. Le somme recuperate, da versare all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 2413, art. 19, denominato «Entrate derivanti dal recupero delle somme anticipate dal Ministero della giustizia al coniuge in stato di bisogno, ai sensi dell'art. 1, comma 415, della legge n. 208 del 2015, da riassegnare ad apposito fondo di solidarieta' istituito ai sensi del comma 414 del medesimo art. 1», saranno riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia, al Fondo di solidarieta' per il coniuge in stato di bisogno iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia U.d.V. 1.2 - Cap. 1385. 5. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio delle disponibilita' annuali del Fondo al fine della determinazione delle quote da ripartire agli aventi diritto secondo i criteri di proporzionalita' indicati all'art. 5, comma 2.