Art. 2 
 
Indicazione in etichetta dell'origine del latte  e  del  latte  usato
           come ingrediente nei prodotti lattiero caseari 
 
  1. L'indicazione di origine  del  latte  o  del  latte  usato  come
ingrediente nei prodotti  lattiero-caseari  di  cui  all'allegato  1,
prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture: 
  a) «paese di mungitura»: nome del Paese nel quale e' stato munto il
latte; 
  b) «Paese di condizionamento o di trasformazione»: nome  del  paese
nel quale il latte e' stato condizionato o trasformato. 
  2. Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei  prodotti
lattiero-caseari di cui all'allegato 1, sia stato munto, condizionato
o trasformato, nello stesso  Paese,  l'indicazione  di  origine  puo'
essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura:  «origine  del
latte»: nome del Paese.