Art. 4 
 
               Disposizioni per favorire una migliore 
                    informazione dei consumatori 
 
  1. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
nell'ambito delle attivita' previste  a  legislazione  vigente,  puo'
definire apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura
previsti dal presente decreto. 
  2. Le indicazioni sull'origine di cui agli articoli 2  e  3  devono
essere indelebili e riportate in etichetta in modo da essere visibili
e facilmente  leggibili.  Esse  non  devono  essere  in  nessun  modo
nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni  scritte
o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.