Art. 7 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 marzo 2019. 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico trasmettono alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2018 un rapporto sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. 3. In caso di adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all'art. 1, prima del 31 marzo 2019, il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi. 4. I prodotti di cui all'art. 1, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso al competente Organo di controllo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dopo novanta giorni dalla data della sua pubblicazione. Roma, 9 dicembre 2016 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 13