Art. 2 
 
  I medicinali di cui all'art. 1 sono erogabili a totale  carico  del
servizio sanitario  nazionale  per  il  trattamento  della  distrofia
muscolare  di  Duchenne,  nel  rispetto  delle  condizioni  per  essi
indicate nell'allegato 1  che  fa  parte  integrante  della  presente
determinazione.