Art. 3 
 
            Procedura di iscrizione nell'Elenco nazionale 
 
  1.  I  soggetti  presentano  domanda  di   iscrizione   nell'Elenco
nazionale al  Dipartimento,  tramite  il  Portale  della  performance
(https://performance.gov.it),   inserendo   tutte   le   informazioni
richieste e le dichiarazioni relative al possesso  dei  requisiti  di
cui all'art. 2 e compilando il curriculum  vitae  secondo  il  format
standard. Le domande  di  iscrizione  possono  essere  presentate  in
qualsiasi momento dell'anno. 
  2.  L'effettiva  iscrizione  nell'Elenco  nazionale  decorre  dalla
comunicazione da  parte  del  Dipartimento  della  completezza  delle
informazioni fornite sulla sussistenza dei requisiti di cui  all'art.
2 e dell'avvenuta collocazione in una delle  fasce  professionali  di
cui all'art. 5. 
  3. Gli iscritti  nell'Elenco  nazionale  sono  tenuti  a  segnalare
immediatamente eventuali modifiche delle  condizioni  soggettive  che
incidono sul possesso dei requisiti. 
  4.  Il  Dipartimento  effettua  i  controlli,  anche  a   campione,
sull'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art. 2 nonche' sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive contenute  nelle  domande
di iscrizione o di rinnovo. La  verifica  di  non  veridicita'  della
dichiarazione con riguardo ai requisiti richiesti comporta la mancata
iscrizione o l'immediata cancellazione dall'Elenco, ferme restando le
sanzioni penali previste dall'art.  76  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  5. A seguito del controllo di cui al comma 4 ovvero  a  seguito  di
segnalazioni o di informazioni comunque  acquisite,  il  Dipartimento
invia all'interessato  una  comunicazione  in  cui  sono  esposte  le
eventuali contestazioni relative al possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2 fissando un termine, non superiore a  trenta  giorni,  per
osservazioni o controdeduzioni. Il Dipartimento, accertata  l'assenza
dei requisiti di cui all'art. 2,  procede  alla  cancellazione  degli
iscritti dall'Elenco nazionale. 
  6. Il soggetto cancellato dall'Elenco nazionale puo', a seguito del
venir meno dei motivi che hanno determinato l'esclusione,  presentare
una nuova richiesta motivata di iscrizione. 
  7. Con le medesime  modalita'  i  soggetti  interessati  presentano
domanda di rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.