Art. 4 
 
                   Obblighi dei soggetti iscritti 
                        all'Elenco nazionale 
 
  1. I soggetti iscritti nell'Elenco nazionale sono tenuti: 
    a) all'acquisizione dei crediti formativi secondo quanto previsto
all'art. 6; 
    b) al tempestivo aggiornamento dei propri  dati  con  particolare
riguardo ai requisiti di  cui  all'art.  2,  agli  incarichi  di  OIV
ricoperti e ai crediti formativi acquisiti; 
    c) a rinnovare ogni tre anni l'iscrizione nell'Elenco  nazionale,
attraverso il Portale della performance.