Art. 4 Obblighi dei soggetti iscritti all'Elenco nazionale 1. I soggetti iscritti nell'Elenco nazionale sono tenuti: a) all'acquisizione dei crediti formativi secondo quanto previsto all'art. 6; b) al tempestivo aggiornamento dei propri dati con particolare riguardo ai requisiti di cui all'art. 2, agli incarichi di OIV ricoperti e ai crediti formativi acquisiti; c) a rinnovare ogni tre anni l'iscrizione nell'Elenco nazionale, attraverso il Portale della performance.