Art. 5 
 
                         Fasce professionali 
 
  1.  Il  Dipartimento  colloca  i  soggetti   iscritti   nell'Elenco
nazionale nelle fasce professionali di cui al comma 2, tenendo  conto
dei requisiti di competenza e esperienza di cui all'art. 2, comma  1,
lettera b). 
  2. Sono individuate le seguenti fasce professionali: 
    a) Fascia 1 - esperienza  professionale  di  almeno  cinque  anni
negli ambiti indicati nell'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2; 
    b) Fascia 2 - esperienza professionale di almeno otto anni  negli
ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre
come  componente  di  organismo  indipendente  di  valutazione  della
performance o nuclei di valutazione con funzioni analoghe; 
    c) Fascia 3 - esperienza  professionale  di  almeno  dodici  anni
negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero  2,  di
cui tre come componente  di  organismo  indipendente  di  valutazione
della performance o nuclei di valutazione con  funzioni  analoghe  in
amministrazioni con almeno duecentocinquanta dipendenti. 
  3. Successivamente alla prima iscrizione, l'inserimento nelle fasce
professionali puo' essere  modificato  dal  Dipartimento  su  istanza
dell'interessato, previa verifica del possesso dei requisiti  di  cui
al comma 2.