Art. 6 
 
                         Formazione continua 
 
  1. Al fine di migliorare le competenze professionali  dei  soggetti
iscritti   nell'Elenco   nazionale   e   garantirne    l'allineamento
metodologico nell'esercizio delle  funzioni  di  OIV,  la  formazione
continua prevede attivita' di qualificazione specifiche attraverso la
partecipazione a corsi, convegni, seminari organizzati da istituzioni
pubbliche o private accreditate ai sensi del comma 4. 
  2. Ai  fini  della  permanenza  nell'Elenco  nazionale  i  soggetti
iscritti sono tenuti ad  acquisire  quaranta  crediti  formativi  nel
triennio precedente al rinnovo dell'iscrizione. 
  3. L'attribuzione dei crediti formativi avviene secondo  i  criteri
indicati  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  4.   Il   Dipartimento,   d'intesa   con   la   Scuola    nazionale
dell'amministrazione,  definisce  i  requisiti  per  l'accreditamento
delle  istituzioni  pubbliche  o  private  che   svolgono   attivita'
formative  e  procede  alla  verifica,  anche   a   campione,   della
sussistenza   dei   requisiti    stessi.    La    Scuola    nazionale
dell'amministrazione   provvede   alle   conseguenti   attivita'   di
accreditamento. 
  5. Il Dipartimento,  in  collaborazione  con  la  Scuola  nazionale
dell'amministrazione,  promuove  lo  svolgimento   della   formazione
continua  e  la  orienta  verso  le  nuove  aree  di  sviluppo  della
professione. 
  6. Nell'ambito degli indirizzi del Dipartimento, la Scuola  inoltre
puo': 
    a) stipulare convenzioni  con  universita'  per  definire  regole
comuni  per  il  riconoscimento  reciproco   di   crediti   formativi
professionali e universitari; 
    b)  valutare  proposte  formative  su  base  individuale   aventi
caratteristiche di alta specializzazione.