Art. 7 Nomina e durata dell'organismo indipendente di valutazione 1. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione sono nominati, tra gli iscritti all'Elenco nazionale in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 2, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, per una durata coerente con il termine triennale di validita' dell'iscrizione all'Elenco. L'incarico non e' prorogabile ed e' rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa. 2. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo. 3. I componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi. 4. Le amministrazioni possono costituire l'OIV in forma associata in relazione alla natura delle funzioni svolte, all'ambito territoriale di competenza ovvero con l'amministrazione che svolge funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza. 5. Le amministrazioni pubblicano nell'apposita sezione del Portale della performance gli avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti. 6. L'incarico di Presidente di OIV o titolare di OIV monocratico puo' essere affidato esclusivamente: a) a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con piu' di duecentocinquanta dipendenti; b) a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle altre amministrazioni. 7. Le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell'OIV istituito in forma collegiale, favoriscono il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate. 8. La scadenza del componente dell'organo politico amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV. L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza e' adeguatamente motivata.