Art. 8 Limiti relativi all'appartenenza a piu' organismi indipendenti di valutazione 1. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti puo' appartenere a piu' OIV per un massimo di tre. 2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 e' pari ad uno. 3. Per i componenti degli OIV di amministrazioni con oltre mille dipendenti il limite di cui al comma 1 e' pari ad uno.