Art. 8 
 
               Limiti relativi all'appartenenza a piu' 
                organismi indipendenti di valutazione 
 
  1. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale  e  in  possesso
dei requisiti previsti puo' appartenere a piu' OIV per un massimo  di
tre. 
  2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni  il  limite  di
cui al comma 1 e' pari ad uno. 
  3. Per i componenti degli OIV di amministrazioni  con  oltre  mille
dipendenti il limite di cui al comma 1 e' pari ad uno.