Art. 9 
 
              Verifica delle attivita' degli organismi 
                     indipendenti di valutazione 
 
  1.  Il  Dipartimento  indirizza  e  verifica  l'operato  degli  OIV
valutando la qualita' dei processi, i risultati e  i  prodotti  delle
relative attivita'. 
  2. Costituiscono oggetto della verifica di cui al comma 1: 
    a) la conformita' dell'attivita' degli OIV agli indirizzi forniti
dal medesimo Dipartimento; 
    b) la qualita' dei prodotti dell'attivita'  degli  OIV,  valutati
anche tramite procedimenti di valutazione tra pari.