Art. 9 Verifica delle attivita' degli organismi indipendenti di valutazione 1. Il Dipartimento indirizza e verifica l'operato degli OIV valutando la qualita' dei processi, i risultati e i prodotti delle relative attivita'. 2. Costituiscono oggetto della verifica di cui al comma 1: a) la conformita' dell'attivita' degli OIV agli indirizzi forniti dal medesimo Dipartimento; b) la qualita' dei prodotti dell'attivita' degli OIV, valutati anche tramite procedimenti di valutazione tra pari.