Art. 2 
 
Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra  il  Commissario
  straordinario e  la  Rete  nazionale  delle  professioni  dell'area
  tecnica e scientifica. 
 
  1. E' approvato lo schema di protocollo d'intesa tra il Commissario
straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica
e scientifica, recante  «Criteri  generali  e  requisiti  minimi  per
l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui
all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, schema di contratto tipo, censimento dei  danni  ed  istituzione
dell'Osservatorio della ricostruzione». 
  2. Lo schema di protocollo d'intesa, di cui al precedente comma  1,
costituente l'Allegato «A», e' parte integrante e  sostanziale  della
presente ordinanza.  Esso  contiene:  a)  i  criteri  generali  ed  i
requisiti minimi per l'iscrizione  nello  «elenco  speciale»;  b)  la
disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto dall'art.
34, comma 5, del medesimo decreto-legge,  con  riguardo  a  tutte  le
attivita' tecniche poste in essere per la  ricostruzione  pubblica  e
privata  nella  misura  del  10  per  cento,  nonche'  dell'ulteriore
contributo  (c.d  contributo  aggiuntivo)  previsto,  con   esclusivo
riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del
2 per cento; c) in attuazione delle  previsioni  contenute  nell'art.
34, comma 7, del medesimo decreto-legge, con riguardo agli interventi
di  ricostruzione  privata,  i   criteri   finalizzati   ad   evitare
concentrazioni  di  incarichi  che  non  trovano  giustificazione  in
ragioni di organizzazione  tecnico-professionale;  d)  la  disciplina
dello svolgimento da parte dei professionisti dell'attivita' prevista
dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016; e) la disciplina  relativa
alla  composizione  ed  alle  funzioni  dell'Osservatorio   Nazionale
previsto dall'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 10 del  19  dicembre
2016. 
  3. Al fine di tenere  conto  della  diversa  natura,  importanza  e
complessita' della prestazione tecnica richiesta  al  professionista,
l'entita' del contributo, riconosciuto secondo  i  criteri  stabiliti
dagli articoli 8 e 9 dell'Allegato «A» della presente  ordinanza,  e'
di   tipo   «regressivo   per   scaglioni».   Conseguentemente,    la
determinazione   dell'importo   del   contributo   viene   effettuata
applicando la percentuale  stabilita  per  ciascuno  degli  scaglioni
individuati dagli articoli 8 e 9 del sopra menzionato Allegato «A».